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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22306/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di procedura DOCFA di aggiornamento catastale, aveva rettificato al rialzo la rendita di singoli aerogeneratori eolici ubicati in Aquilonia e censiti in categoria D/1, ritenendo computabile nella rendita anche la torre di sostegno dell'impianto. La contribuente, proprietaria superficiaria degli impianti, aveva impugnato gli avvisi; il primo giudice aveva accolto il ricorso, ma in appello la decisione era stata riformata e l'appello dell'Ufficio accolto sul rilievo che la torre avesse mera funzione di sostegno dell'intera struttura. In cassazione la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità ha però dedotto che l'Agenzia, con successivo avviso in autotutela, aveva annullato il precedente classamento alla luce della circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale dell'amministrazione per le spese.

La decisione

La Corte ha rilevato che, in pendenza del giudizio di cassazione, l'Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela il classamento oggetto di causa, facendo venir meno l'originaria pretesa fiscale e quindi il contrasto tra le parti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, precisando che in tale ipotesi il giudice deve rimuovere le decisioni non più attuali perché inidonee a regolare il rapporto. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio, ritenendo applicabile la compensazione giudiziale in ragione della complessiva valutazione della lite e del consolidarsi soltanto in corso di causa dell'orientamento di legittimità favorevole alla tesi della contribuente sulla esclusione della torre dal calcolo della rendita catastale degli impianti eolici. La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle pronunce pregresse e rende irrilevante la verifica della fondatezza virtuale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"

    norma richiamata come base della procedura DOCFA di aggiornamento catastale che ha dato origine agli avvisi di accertamento impugnati

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico"

    è richiamata per affermare l'orientamento secondo cui la torre dell'aerogeneratore, pur stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo perché componente essenziale e attiva della macchina

  • art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546"

    la cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo va dichiarata con sentenza che operi come cassazione senza rinvio

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "può essere disposta la compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546"

    consente la compensazione delle spese all'esito di una valutazione complessiva della lite nel processo tributario

  • art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "compensazione ope legis prevista dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546"

    viene richiamata solo per distinguerla dalla compensazione giudiziale, essendo una previsione automatica in caso di estinzione del giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11"

    non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere, perché manca una decisione sulla fondatezza del ricorso

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo o catastale oggetto di impugnazione determina la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • Quando viene meno la pretesa fiscale e il rapporto controverso è definitivamente composto, le sentenze dei gradi precedenti devono essere rimosse perché non più attuali e inidonee a regolare il rapporto tra le parti.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario può essere disposta dal giudice in base a una valutazione complessiva della lite, soprattutto quando l'esito del giudizio è legato a un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto solo in corso di causa.
  • Nei giudizi definiti per cessazione della materia del contendere non opera il raddoppio del contributo unificato, poiché manca una pronuncia sul merito o sulla virtuale infondatezza dell'impugnazione.
  • Ai fini della rendita catastale degli impianti eolici, la torre non va computata nel carico impositivo in quanto componente essenziale e attiva dell'aerogeneratore, non riducibile a mero elemento di sostegno.

Come è indicizzato

MaterieCatastoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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