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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25458/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda l’insinuazione al passivo di un credito derivante da un mutuo ipotecario concesso poco prima del fallimento. La banca originaria aveva chiesto l’ammissione del credito in via ipotecaria; il curatore aveva eccepito che l’ipoteca fosse revocabile e quindi inefficace verso la massa, perché il mutuo sarebbe stato in realtà utilizzato per estinguere pregresse esposizioni chirografarie della debitrice, senza attribuirle una reale nuova disponibilità finanziaria, con conseguente pregiudizio per la par condicio creditorum. Il tribunale ha accolto questa impostazione, ammettendo il credito solo in chirografo. La società cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sul mutuo e sull’art. 39 T.U.B., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato come solutoria l’operazione senza verificare se il conto fosse effettivamente scoperto ed esigibile; (2) violazione degli artt. 2901 c.c., 66 l.fall., 2697 c.c., 2704 c.c., 2855 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che non fosse stata provata la reale funzione dell’operazione come costituzione surrettizia di garanzia per debiti pregressi e che il PEF e l’estratto conto dimostrassero invece la messa a disposizione di nuova finanza, poi utilizzata nei giorni successivi; (3) violazione delle norme sulla revocatoria e omesso esame di fatti decisivi, contestando la prova dell’eventus damni e la valutazione dello stato patrimoniale della debitrice alla data dell’atto; (4) violazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla motivazione, contestando la prova della scientia damni in capo alla debitrice e alla banca, basata su indizi ritenuti generici e successivi ai fatti. Il fallimento ha resistito e proposto ricorso incidentale, assorbito, sulla qualificazione del mutuo come intrinsecamente gratuito per l’uso integralmente destinato a estinzione di linee chirografarie pregresse.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e non apparente. Ha quindi confermato la decisione del tribunale che aveva ritenuto revocabile l’iscrizione ipotecaria, in quanto posta a garanzia di un debito preesistente e lesiva della par condicio creditorum, con conseguente ammissione del credito solo in chirografo. Il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1842 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta qualificazione dell’operazione di mutuo

  • art. 1843 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del conto e della disponibilità finanziaria

  • art. 1852 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di operazioni sul conto corrente

  • art. 39 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il consolidamento/efficacia dell’ipoteca nei mutui fondiari

  • art. 2901 c.c.

    la Corte ribadisce che la revocatoria richiede eventus damni e scientia damni; le garanzie successive al credito garantito sono, in linea di principio, atti gratuiti salvo diverso assetto concreto

  • art. 66 l.fall.

    il curatore può eccepire l’inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal fallito che arrecano pregiudizio alle ragioni dei creditori

  • art. 2855 c.c.

    invocato per ottenere interessi assistiti da privilegio ipotecario, negati per effetto della revoca dell’ipoteca

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla revocatoria

  • art. 2704 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contestare l’opponibilità e la prova documentale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove e l’utilizzo di fatti non contestati

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte rileva che le censure, pur formalmente di violazione di legge e omesso esame, in sostanza mirano a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione

  • art. 66 l.fall.

    insieme all’art. 2901 c.c., fonda l’azione/ eccezione revocatoria esercitata dal curatore

  • art. 95, comma 1, l.fall.

    richiamato per affermare che il curatore può eccepire l’inefficacia anche se l’azione sia prescritta

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato con riguardo all’obbligo di motivazione e al suo controllo in cassazione

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    richiamato per distinguere il travisamento della prova dall’omesso esame di fatto decisivo, con eventuale rimedio revocatorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    base per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: se il giudice di merito ha esaminato i fatti storici rilevanti e motivato in modo non apparente, la censura è inammissibile.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando i fatti storici decisivi sono stati comunque considerati dal giudice di merito.
  • La costituzione di ipoteca a garanzia di un debito preesistente, se non contestuale a una reale nuova attribuzione patrimoniale al debitore, è in linea di principio un atto revocabile perché idoneo a pregiudicare la par condicio creditorum.
  • Ai fini della revocatoria ordinaria o fallimentare il curatore deve provare l’eventus damni e la scientia damni del debitore; la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo non è elemento necessario nei casi ordinari.
  • L’eventus damni sussiste quando l’atto dispositivodè rende più incerto o difficile il soddisfacimento dei crediti già esistenti, anche per effetto di un peggioramento qualitativo della garanzia patrimoniale.
  • La valutazione della sussistenza di presunzioni semplici e del loro valore probatorio appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell’omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniBancario e finanziarioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRisoluzione del contratto

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