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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00944/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di assistenza e consulenza conferito per la negoziazione e predisposizione di un'operazione complessa di acquisizione di un ramo d'azienda e di un immobile industriale. Il professionista aveva svolto l'attività fino alla redazione di una bozza di preliminare, poi non sottoscritto, con interruzione delle trattative, e aveva chiesto il pagamento di euro 40.000 a titolo di compenso. I committenti avevano contestato la domanda, deducendo anche in via riconvenzionale l'inadempimento del professionista e chiedendo la risoluzione del rapporto. In appello, i committenti sostenevano che il giudice di merito avesse erroneamente individuato e liquidato il compenso, sostituendosi alla parte nella definizione della domanda, e che avesse mal valutato il loro inadempimento, la prova testimoniale e la pretesa nullità del parametro contrattuale usato per quantificare il compenso. Con il ricorso per cassazione hanno denunciato: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme su domanda, prova e onere probatorio; erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale e delle allegazioni sul preteso inadempimento del professionista; illegittimo utilizzo, per la liquidazione del compenso, del valore del patto di opzione, che assumevano nullo per indeterminatezza del prezzo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo solo in parte inammissibile e per il resto infondato: ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la quantificazione del compenso professionale è rimessa al giudice sulla base dei criteri legali dell'art. 2233 c.c. e, in difetto di convenzione o tariffe applicabili, secondo criteri equitativi; ha ritenuto inconferente la denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c.; ha inoltre confermato che la domanda riconvenzionale di risoluzione era stata correttamente respinta per difetto di tempestiva e specifica allegazione dei fatti costitutivi dell'inadempimento, con conseguente inammissibilità della prova tardivamente articolata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta nullità del patto di opzione non risultava prospettata nei gradi di merito e richiedeva accertamenti in fatto non consentiti in cassazione; la Corte ha comunque ricordato che la nullità è rilevabile d'ufficio solo se i relativi presupposti di fatto siano già acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione del principio dispositivo, ma non ritenuto fondante la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la liquidazione del compenso professionale è attività rimessa al giudice nei limiti dei criteri legali.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è stata ritenuta inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo nel giudizio di cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza esito autonomo.

  • art. 163 n. 5 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in tema di contenuto dell'atto introduttivo e specificità delle allegazioni.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza specifica autonoma applicazione nella decisione.

  • art. 167 c.p.c.

    Il mancato tempestivo e specifico assolvimento dell'onere di allegazione dei fatti posti a base dell'eccezione/riconvenzionale ha precluso l'ammissione della prova e la valutazione della domanda di risoluzione.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza autonoma incidenza nella decisione.

  • art. 183 c.p.c.

    Le nuove circostanze dedotte solo con memoria istruttoria sono state ritenute tardive perché introdotte oltre le preclusioni assertive; la valorizzazione del valore dell'opzione si fondava comunque anche su indicazioni emerse in tali memorie.

  • art. 186 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza autonoma incidenza nella decisione.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza autonoma incidenza nella decisione.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza autonoma incidenza nella decisione.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla prova testimoniale; la prova è stata esclusa per tardività e mancanza di allegazione specifica dei fatti.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in tema di preclusioni in appello e ammissibilità delle nuove deduzioni.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare specificità, sinteticità e chiarezza; l'error in procedendo è scrutinabile solo se il motivo è ammissibile e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha confermato che l'onere di allegare e provare l'inadempimento gravava sui committenti che lo deducevano a fondamento della risoluzione.

  • art. 1709 c.c.

    Usato quale base per la determinazione del compenso in difetto di diversa convenzione o tariffa applicabile.

  • art. 2225 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del corrispettivo del prestatore d'opera in mancanza di accordo specifico o parametri certi.

  • art. 2233 c.c.

    Il compenso del professionista, in mancanza di convenzione, si determina secondo tariffe o usi e, in difetto, dal giudice in via equitativa tenendo conto di natura, quantità e qualità dell'attività e del risultato conseguito.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta nullità del patto di opzione.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per la pretesa nullità del patto per difetto di elemento essenziale.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per l'asserita indeterminatezza dell'oggetto/prezzo del patto di opzione.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato nei motivi con riferimento alla forma degli atti aventi a oggetto diritti immobiliari.

  • art. 1474 c.c.

    Richiamato nei motivi con riguardo alla determinazione del prezzo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 45 del D.M. n. 169 del 2 settembre 2010

    Prevede, per consulenza e assistenza nella trattazione e stipulazione di contratti, onorari determinati secondo scaglioni in base al valore della pratica.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto il compenso di un professionista, il giudice non è vincolato alla specifica quantificazione proposta dalla parte: la liquidazione è rimessa ai criteri legali di determinazione del corrispettivo e, in difetto di parametri convenzionali o tariffari applicabili, può essere effettuata equitativamente tenendo conto della natura, quantità, qualità dell'attività e del risultato conseguito.
  • La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando il giudice scelga il criterio giuridico di liquidazione del compenso professionale, poiché tale operazione rientra nei poteri decisori del giudice sulla base dell'articolazione della domanda e del quadro normativo applicabile.
  • Chi invoca la risoluzione per inadempimento deve allegare tempestivamente e in modo specifico i fatti costitutivi dell'inadempimento; allegazioni generiche non consentono di individuare il thema probandum e precludono l'ammissione di prove testimoniali tardivamente articolate.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; la rilevabilità d'ufficio della nullità opera solo se i relativi fatti siano già entrati nel processo nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: anche quando si denuncia un error in procedendo, occorre indicare e trascrivere in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti, con specificità e chiarezza sufficienti a consentire il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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