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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37744/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del condominio, aveva ridotto l’ammontare dei crediti a lui riconosciuti ed eliminato una precedente condanna del condominio al pagamento di una somma ulteriore. I dodici motivi censuravano, in sostanza, la ricostruzione e la contabilizzazione di diverse poste condominiali: mancata considerazione di asseriti controcrediti e indebiti versamenti, imputazione di pagamenti a esercizi diversi, riparto delle spese dell’acqua tra unità immobiliari, addebito di un sollecito di pagamento, contestazione di spese non documentate e di una voce di cancelleria, riparto di una spesa per riparazioni su parti dell’impianto idrico, applicazione dell’aliquota IVA del 20% invece di quella agevolata del 10% per lavori sul terrazzo, negazione di un credito per spese legali, errata compensazione di ulteriori crediti a favore del ricorrente, mancato accoglimento della domanda di rimborso di spese vive e di mediazione. Il ricorso è stato però dichiarato inammissibile perché non rispettava il requisito di esposizione sommaria dei fatti di causa previsto dall’art. 366, n. 3, c.p.c.: mancavano una chiara illustrazione dell’origine della controversia, dello svolgimento del processo, delle decisioni di merito e delle posizioni delle parti, sicché la Corte non poteva comprendere compiutamente il fatto controverso e la correlazione tra censure e vicenda processuale.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione di tardività, ritenendo tempestiva la notificazione del ricorso per applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica e del termine semestrale ex art. 327 c.p.c.; tuttavia ha poi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c., senza esaminare nel merito i dodici motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Ai fini della tempestività dell’impugnazione si considera la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario entro il termine di decadenza, applicandosi la scissione degli effetti della notificazione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi erano formalmente rubricati come violazione di legge e omesso esame, ma non sono stati scrutinati nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria, chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere l’origine, l’oggetto della controversia e lo svolgimento del processo; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.

  • art. 1137 c.c.

    La Corte richiama la necessità di esporre le ragioni della domanda di impugnazione delle delibere o delle pretese condominiali, con i fatti giustificativi e le vicende intercorse tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto in caso di definizione sfavorevole dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito autonomo e indefettibile: deve offrire alla Corte una visione chiara e completa dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti.
  • La verifica della sussistenza del requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c. deve potersi compiere esclusivamente sulla base del ricorso, letto nella sua interezza, senza ricorrere alla sentenza impugnata o al controricorso per colmare le lacune espositive.
  • La mera elencazione di importi, documenti e delibere, non accompagnata da una ricostruzione comprensibile della vicenda sostanziale e processuale, non soddisfa il requisito di autosufficienza descrittiva richiesto per il ricorso per cassazione.
  • La tempestività dell’impugnazione va valutata, per il notificante, con riguardo al momento di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, secondo il principio di scissione degli effetti della notificazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente resta normalmente onerata delle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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