Cassazione Penale, Sentenza n. 24105/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la loro condanna per furto aggravato in concorso. Hanno proposto un unico ricorso in cassazione con quattro motivi: (1) nullità per violazione del contraddittorio perché l'udienza finale del 4/05/2021 è stata decisa in forma camerale cartolare (rito non partecipato) malgrado le precedenti udienze si fossero svolte in presenza e malgrado il difensore avesse tempestivamente chiesto la trattazione orale; (2) e (4) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione sull'aggravante di cui all'art. 625, n. 6 c.p. (contestando che lo zaino sottratto costituisse "bagaglio"); (3) vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p..
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo assorbente e fondato: ha dichiarato la nullità per violazione del principio del contraddittorio in quanto la decisione è stata adottata con rito camerale non partecipato nonostante la richiesta tempestiva di trattazione orale e la celebrazione precedente "in presenza". Ha perciò annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio. Le altre censure (sugli artt. 625 n.6 e 62 n.4 c.p.) sono rimaste assorbite e non decise nel merito.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (introdotto con legge di conversione 18/12/2020, n.176)
La Corte interpreta che la richiesta di "trattazione orale" riferita ad un'udienza rinviata è efficace anche per l'udienza di rinvio: non è necessario reiterare la richiesta per la nuova data, sicché la domanda "radica" il processo come processo "in presenza"
d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (poi abrogato ma i suoi atti sono stati dichiarati validi)
disciplinava forme di celebrazione del rito cartolare in appello
Il mutamento del rito verificatosi nella vigenza di misure emergenziali non autorizza la celebrazione in forma non partecipata quando il difensore abbia tempestivamente chiesto la trattazione orale; l'applicazione della forma cartolare in tali casi genera nullità relativa al contraddittorio
Richiamato per descrivere la forma ordinaria di celebrazione dell'udienza di trattazione che, nel caso, era stata seguita nelle prime udienze
Norma sull'aggravante collegata alla sottrazione di "bagagli"; la corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante ma la questione è stata lasciata assorbita dalla decisione sulla nullità
Norma sull'attenuante per avere agito per "minore" gravità del fatto; il diniego era stato impugnato ma non esaminato per effetto dell'annullamento per nullità
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti nella esposizione dei motivi in cassazione e per la disciplina delle censure comuni presentate con unico atto
Centrale nella giurisprudenza citata: se il rinvio rende impossibile reiterare la richiesta entro i termini previsti, la prima richiesta deve comunque essere efficace per evitare compressioni del diritto alla difesa
Massime di principio
- Se il difensore formula tempestivamente, secondo l'art. 23-bis, la richiesta di "trattazione orale" per l'appello, tale richiesta vale anche per le udienze di rinvio; non è necessario reiterarla a ogni differimento
- Se il processo d'appello ha avuto svolgimento "in presenza" e la difesa ha chiesto la trattazione orale, la successiva definizione del processo con rito camerale non partecipato determina nullità per violazione del principio del contraddittorio, deducibile in Cassazione
- La nullità per violazione del contraddittorio è "assorbente": se accolta, annulla la decisione impugnata e comporta il rinvio per nuovo giudizio, con conseguente inidoneità a decidere le altre questioni non essenziali
- Il mutamento normativo emergenziale (introduzione della forma cartolare) non solleva l'obbligo di comunicare direttamente all'imputato il cambiamento, ma non può privare la difesa della possibilità effettiva di richiedere la trattazione in udienza pubblica
- Per evitare il rischio di nullità, il difensore dovrebbe: (a) proporre tempestivamente la richiesta di trattazione orale; (b) conservare prova dell'istanza; (c) reiterare la richiesta se vi sono dubbi sulla sua efficacia per udienze fissate prima dei termini previsti dalla norma
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