Cassazione Penale, Sentenza n. 30634/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari applicati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e favoreggiamento aggravato continuato. I motivi di ricorso contestano: 1) la mancata proporzione tra misura e pericolo di reiterazione, deducendo che l'ultima condotta risale al 2022 e che i rapporti si sarebbero interrotti; 2) l'erronea valorizzazione di un'altra indagine presso il Tribunale di Nola (Noia) come elemento di rischio, ritenuta dalla difesa coincidente con i medesimi fatti; 3) la mancata valutazione della impossibilità attuale di reiterare i reati per assenza di meccanismi come il "click day" e la normativa sui nulla-osta; 4) la sproporzione della misura dato il ruolo, a detta del ricorrente, di semplice intermediario e la scelta di domiciliari in luogo distante dai presunti partner; 5) il diniego dell'autorizzazione ad allontanarsi per lavoro e la mancata considerazione dello stato di indigenza del nucleo familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato all'esame della congruità e logicità della motivazione e non consenta una rivalutazione dei fatti o una nuova valutazione prognostica. La Corte ha ritenuto adeguate le argomentazioni del Tribunale del riesame: persistenza dell'attività del sodalizio anche dopo il 2022 con presentazione di istanze nei decreti flussi 2023 e 2024; contatti del ricorrente con più soggetti coinvolti (non solo con il promotore Nappi); reiterazione e pluralità delle condotte anche a distanza; idoneità della misura cautelare a prevenire contatti e attività illecite in remoto. Ha inoltre escluso che la mera esistenza di altra indagine versi automaticamente in un bis in idem capace di mutare la prognosi cautelare, e ha ritenuto non documentata l'indigenza e non compatibili le prescrizioni richieste per l'attività lavorativa con le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione: la Corte sottolinea che il controllo in Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica della logicità e correttezza giuridica della motivazione, senza riesame dei fatti.
Riferito ai profili di proporzionalità e adeguatezza della misura: la Corte condivide la valutazione del riesame secondo cui la misura non detentiva non sarebbe idonea a evitare contatti e reiterazioni vista la natura delle condotte.
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato riguardo alla richiesta di autorizzazione ad allontanarsi per lavoro: la Corte osserva che l'autorizzazione richiede documentazione e compatibilità con le esigenze cautelari, che qui non risultano soddisfatte.
art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Citato per la presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale nei reati connessi all'immigrazione clandestina: la Corte osserva che tale presunzione può essere superata ma richiede motivazione solida.
Riferimento al reato di associazione a delinquere: la gravità del reato e il suo utilizzo per commettere favoreggiamento dell'immigrazione sono stati considerati elementi aggravanti per la prognosi cautelare.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Usato per inquadrare i delitti considerati particolarmente rilevanti ai fini delle esigenze cautelari; contribuisce alla presunzione di adeguatezza di misure custodiali per reati gravi.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica di legittimità e congruità logica della motivazione: non è ammessa una nuova valutazione dei fatti o della prova.
- Il pericolo di reiterazione può fondarsi su reati "analoghi" e su elementi di continuità o capacità di operare a distanza; non è necessario che l'ultima condotta sia immediatamente anteriore al provvedimento, se sussistono elementi di persistenza dell'attività illecita.
- La presenza di indagini parallele non vale automaticamente come elemento esimente o come "bis in idem" verificabile in sede cautelare; occorre documentazione e valutazione specifica per dimostrare coincidenza di fatti o violazione del principio ne bis in idem.
- La mera qualità di "intermediario" non esclude l'applicazione o la conferma di misure cautelari quando emerga una pluralità di condotte, contatti con più soggetti e capacità di operare anche in remoto.
- Le autorizzazioni per lavoro durante la detenzione domiciliare richiedono documentazione probante (orari, modalità, assenza di contatti a rischio) e devono essere compatibili con le esigenze cautelari; lo stato di bisogno va provato documentalmente.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è necessario mostrare l'illogicità o l'insufficienza giuridica della motivazione che sorregge la decisione, con elementi oggettivi e documentati, non solo deduzioni generiche.
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