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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42030/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di vendita di un appartamento in corso di costruzione nell'ambito di un programma di edilizia economica e popolare realizzato su area concessa in diritto di superficie dal Comune di Roma. L'acquirente aveva sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto e, contestualmente, una richiesta di lavori di miglioria con pagamento di un sovrapprezzo, oltre a somme ulteriori per oneri condominiali e ICI relative a un periodo antecedente il trasferimento della proprietà. In primo grado le domande dell'acquirente erano state respinte, ma in appello la pattuizione sulle migliorie era stata ritenuta annullabile per violenza morale, perché la società avrebbe imposto il sovrapprezzo prospettando che, in mancanza, la proposta non sarebbe stata esaminata e non si sarebbe proceduto al preliminare. La Corte d'appello aveva inoltre accolto la domanda di ingiustificato arricchimento della società costruttrice per le migliorie apportate all'immobile, rinviando a CTU per la quantificazione. La società costruttrice ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione delle regole sulle presunzioni, dell'onere della prova e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la testimonianza richiamata riguardava un diverso intermediario e una diversa operazione, sicché non si poteva presumere la medesima condotta verso la resistente; 2) violazione delle norme sulla violenza morale, contestando che la mera richiesta contestuale del contratto di migliorie potesse integrare una minaccia idonea a coartare la volontà, trattandosi al più di una scelta economica dell'acquirente. La resistente ha eccepito anche la tardività e l'inammissibilità formale del ricorso. La Cassazione ha respinto entrambe le eccezioni preliminari e, nel merito, ha ritenuto infondati i motivi: la prova per presunzioni può fondarsi su un ragionamento di ragionevole probabilità e su massime di esperienza, e il giudice di merito aveva logicamente desunto una prassi uniforme degli intermediari riferibili alla stessa società; quanto alla violenza morale, il giudizio della Corte territoriale era di fatto e correttamente motivato, poiché la prospettata mancata presa in considerazione della proposta e la preclusione al preliminare costituivano una pressione idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione negoziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo applicabile il termine lungo annuale e la proroga al primo giorno non festivo, e ha escluso l'inammissibilità per difetto di sinteticità e chiarezza. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi: ha confermato la correttezza del ragionamento presuntivo della Corte d'appello sulla prassi negoziale dell'impresa e ha ritenuto non censurabile e comunque infondato l'apprezzamento di merito sulla violenza morale, poiché la minaccia di non esaminare la proposta e di non stipulare il preliminare aveva inciso concretamente sulla libertà di scelta dell'acquirente. Il ricorso è stato dunque rigettato; la società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35 L. 865/1971

    richiamato come base della convenzione urbanistica per la concessione del diritto di superficie finalizzata a edilizia economica e popolare

  • art. 361 c.p.c.

    evocato nell'eccezione di tardività, respinta perché non risultava necessaria la riserva espressa nel caso concreto

  • art. 366 c.p.c.

    la mancata sinteticità e chiarezza può portare a inammissibilità, ma nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto intellegibile

  • art. 155, co. 5, c.p.c.

    applicato per prorogare la scadenza del termine al primo giorno non festivo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 1434 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla violenza per contestare il vizio del consenso

  • art. 1427 c.c.

    richiamato come norma generale sui vizi del consenso

  • art. 1435 c.c.

    la violenza morale richiede una minaccia specificamente diretta a estorcere il consenso e idonea a incidere causalmente sulla libertà di autodeterminazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell'onere probatorio e nel ragionamento presuntivo

  • art. 2728 ss. c.c.

    richiamati sulle presunzioni semplici e sul canone di probabilità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il governo delle prove, ma senza accoglimento

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come base della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito

  • art. 2041 c.c.

    richiamato sia dalla domanda riconvenzionale sia per la pretesa di arricchimento senza causa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nella prova per presunzioni non è necessario che il fatto ignoto sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto: è sufficiente che l'inferenza sia sorretta da un ragionamento di ragionevole probabilità e da massime di esperienza plausibili.
  • Il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva non investe la ricostruzione fattuale in sé, ma solo la correttezza logico-giuridica del ragionamento e l'uso di regole di esperienza non congetturali.
  • La violenza morale quale vizio del consenso può derivare anche da comportamenti intimidatori indiretti o mediati da terzi, purché la minaccia sia specificamente diretta a estorcere il consenso e sia causalmente idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione.
  • La valutazione circa l'esistenza della minaccia e la sua efficacia coattiva integra un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali o giuridici nei limiti consentiti.
  • In un giudizio di cassazione, la tardività del ricorso va verificata in base al regime temporale applicabile al processo e alle regole di proroga del termine quando la scadenza cada in giorno festivo o assimilato.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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