Cassazione Penale, Sentenza n. 7705/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il diniego della custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento/traffico di clandestini (artt. 110 c.p.; art.12, comma 1, 3 lett. d) e 3-ter d.lgs. n.286/1998), sostenendo che il Tribunale aveva errato nella valutazione delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di fuga e del pericolo di recidiva, omettendo di applicare correttamente le regole di presunzione previste per i reati indicati e facendo una motivazione carente e contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trieste - Sezione per il Riesame per un nuovo giudizio, fornendo indicazioni di diritto. La Corte ha precisato che, dopo le modifiche della legge n.47/2015, il pericolo di fuga deve essere non solo concreto ma anche attuale e che, soprattutto nel caso di soggetti stranieri presenti in Italia solo per commettere il reato, l'assenza di condotte preparatorie non esclude il pericolo di fuga. Ha inoltre richiamato che la valutazione del pericolo di recidiva deve considerare la gravità della condotta, le modalità di commissione e i contatti con la criminalità transnazionale; in base a tali principi il Tribunale dovrà rivalutare le esigenze cautelari in modo motivato e verificabile.
Norme richiamate
Usato per qualificare la partecipazione in concorso alla condotta contestata (concorso di persone nell'illecito).
art. 12, comma 1, 3 lett. d) e 3-ter d.lgs. n. 286/1998
Norme del testo unico sull'immigrazione in base alle quali è contestato il favoreggiamento/organizzazione dell'ingresso clandestino, con aggravanti per l'azione in più persone e per finalità di profitto; la Corte ricorda che tali reati rientrano tra quelli per i quali vale la particolare regola cautelare richiamata in motivazione.
art. 274 cod. proc. pen. (commi 1 lett. b) e c) e comma 3)
La Corte interpreta la disciplina delle misure cautelari dopo la legge n.47/2015: il pericolo di fuga e di recidiva devono essere concreti e attuali; il giudizio sul pericolo di fuga dev'essere prognostico e verificabile, ancorato a elementi concreti (situazione di vita, frequentazioni, precedenti, pendenze), e non può essere escluso automaticamente per assenza di condotte materiali preparatorie, soprattutto nel caso di soggetti stranieri temporaneamente presenti per commettere il reato.
Richiamata come fonte delle modifiche all'art. 274 c.p.p.: ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo di fuga e della recidiva e imposto che la valutazione sia prognostica e motivata.
art. 51 comma 3-bis (richiamato nel testo come parametro di presunzione)
La Corte segnala che per taluni delitti (tra cui quelli connessi all'immigrazione clandestina) opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari salvo elementi contrari; il giudice deve valutare se siano emersi elementi idonei a escludere tali esigenze (sul punto il Tribunale avrebbe omesso una valutazione adeguata).
Massime di principio
- Nel valutare il pericolo di fuga per soggetti stranieri temporaneamente presenti in Italia, il giudice deve svolgere un giudizio prognostico verificabile che consideri l'assenza di radicamento, la nazionalità, la residenza estera e la funzione della presenza nel territorio (se finalizzata alla commissione del reato); l'assenza di condotte materiali preparatorie non esclude il rischio di fuga.
- Il pericolo di fuga e il pericolo di recidiva, dopo la legge n.47/2015, devono essere non solo concreti ma anche attuali; la motivazione del diniego o della concessione della misura cautelare deve indicare specifici elementi recenti e pertinenti che giustifichino la prognosi.
- Per valutare il pericolo di recidiva occorre considerare, oltre ai precedenti, la gravità del fatto, le modalità di commissione e i contatti con strutture criminali (anche transnazionali): la mera gravità astratta del reato non basta, ma le circostanze concrete possono giustificare la misura.
- Se la legge prevede una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate fattispecie, il giudice non può limitarvisi: deve verificare se vi siano elementi che efficacemente e concretamente la contrastino; in mancanza la presunzione opera a favore dell'applicazione della misura.
- In caso di accoglimento del ricorso in Cassazione il Tribunale di riesame è chiamato a rinnovare il giudizio in conformità ai principi di diritto indicati, con motivazione piena e verificabile e senza vincoli sull'esito finale.
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