Cassazione Civile, Ordinanza n. 03300/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava una sentenza della CTR Piemonte che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento IRES per il 2016. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione una quota del costo sostenuto dalla società per una polizza assicurativa a copertura del trattamento di fine mandato (TFM) destinato agli amministratori, ritenendo indebita la deduzione perché il TFM, tramite il richiamo dell'art. 105 TUIR all'art. 17 TUIR e in combinato con l'art. 2120 c.c., sarebbe deducibile nei limiti previsti per il TFR dei lavoratori dipendenti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), 50, comma 1, lett. c-bis), 105, commi 1 e 4, TUIR e degli artt. 2120, 2364 e 2389 c.c., sostenendo che non poteva essere applicato al TFM degli amministratori il limite quantitativo previsto per il TFR dei dipendenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in assenza di una norma che imponga di trattare il TFM degli amministratori secondo le regole del TFR dei lavoratori dipendenti, l'art. 2120 c.c. non è applicabile al TFM. Ha richiamato il principio per cui le quote accantonate per il TFM sono deducibili per competenza, ai sensi degli artt. 17 e 105 TUIR, purché la previsione del trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e ne specifichi l'importo; in difetto di tali presupposti opera il principio di cassa ex art. 95, comma 5, TUIR. Poiché la CTR aveva equiparato fiscalmente TFM e TFR, la sentenza impugnata è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 17, comma 1, lett. c), TUIR
Richiamato per la disciplina fiscale della deducibilità delle quote accantonate per il TFM.
art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR
Citato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
La Corte lo interpreta nel senso che consente la deduzione per competenza delle quote accantonate per il TFM, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina fiscale, senza estendere automaticamente la disciplina del TFR dei dipendenti.
La Corte esclude la sua applicabilità al trattamento di fine mandato degli amministratori, perché dettato per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.
Citato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.
Citato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.
Opera, in mancanza dei presupposti per la deduzione per competenza del TFM, come regola della deducibilità per cassa dei compensi agli amministratori.
Massime di principio
- Il trattamento di fine mandato degli amministratori non può essere automaticamente assimilato al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti ai fini dell'applicazione dell'art. 2120 c.c., in assenza di una specifica previsione normativa.
- Ai fini della deducibilità fiscale del TFM degli amministratori, le quote accantonate sono deducibili per competenza solo se l'attribuzione del trattamento risulta da un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e se tale atto determina anche l'importo.
- Se mancano i presupposti formali e sostanziali per la deduzione per competenza del TFM, trova applicazione il principio di cassa per la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori.
- La qualificazione fiscale di un emolumento agli amministratori deve essere effettuata secondo la disciplina specifica del TUIR, senza un'analogia estensiva con la disciplina civilistica del TFR dei dipendenti.
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