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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19867/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso della maggiore accisa versata sul gasolio per autotrazione per il periodo dal secondo trimestre 2015 al primo trimestre 2017, sostenendo che l’attività di noleggio autobus con conducente rientrasse nell’ambito del gasolio commerciale agevolato ai sensi dell’art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995 e dell’art. 7 della direttiva 2003/96/CE. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con i primi due ha denunciato violazione del diritto UE, degli artt. 11 e 117 Cost. e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la nozione comunitaria di gasolio commerciale fosse direttamente applicabile e imponesse di includere anche il trasporto occasionale di passeggeri; con il terzo e quarto motivo ha reiterato la violazione della direttiva e l’omesso esame, contestando il rilievo della CTR secondo cui non esisterebbe un regime impositivo armonizzato che vincoli gli Stati membri; con il quinto motivo ha censurato la qualificazione dell’art. 24-ter come norma non attuativa della direttiva e l’interpretazione restrittiva della disciplina interna. La doglianza sostanziale era che il noleggio autobus con conducente dovesse beneficiare dell’aliquota ridotta sul gasolio commerciale.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi primo, terzo e quinto, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso il rimborso, perché l’art. 7 della direttiva 2003/96/CE non impone agli Stati membri di estendere l’aliquota ridotta anche al trasporto occasionale di passeggeri, ma consente una disciplina nazionale più selettiva, purché rispettosa dei livelli minimi di tassazione e del principio di parità di trattamento. In particolare, la Corte ha valorizzato la sentenza della Corte di giustizia 30 gennaio 2020, causa C-513/18, secondo cui rientra nella facoltà degli Stati membri limitare il beneficio al solo trasporto regolare di passeggeri. Ha quindi confermato la legittimità del diniego di rimborso per l’attività di noleggio autobus con conducente, qualificata come trasporto occasionale e non come servizio regolare o pubblico. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza della giurisprudenza eurounitaria dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995

    La disposizione nazionale agevolativa è stata ritenuta legittima nella parte in cui limita il beneficio al trasporto regolare di passeggeri e non include il trasporto occasionale svolto con noleggio autobus con conducente.

  • art. 5, comma 2, lett. b), d.l. n. 452/2001

    Norma applicabile alle istanze di rimborso relative al periodo anteriore al 3 dicembre 2016, richiamata per delimitare il quadro agevolativo nazionale.

  • art. 7 direttiva 2003/96/CE

    Consente agli Stati membri di distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio e non impone che l’aliquota ridotta copra necessariamente anche il trasporto occasionale di passeggeri.

  • art. 11 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al rapporto tra diritto UE e diritto interno, ma la censura è stata respinta.

  • art. 117 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per dedurre il contrasto della disciplina interna con il diritto dell’Unione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra i motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze principali e assorbite quelle sul vizio di omessa pronuncia/esame.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per dedurre l’omesso esame di fatti decisivi; i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 267 TFUE

    L’istanza di rinvio pregiudiziale è stata disattesa perché la questione risultava già risolta dalla sentenza della Corte di giustizia C-513/18.

  • art. 249 Trattato CE

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme eurounitarie asseritamente violate.

  • art. 247 Trattato CE

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme eurounitarie asseritamente violate.

  • d.lgs. n. 26/2007

    Richiamato per sostenere che il legislatore nazionale aveva già recepito la direttiva 2003/96/CE in altro modo.

  • d.lgs. n. 422/1997

    Richiamato per delimitare i servizi di autoservizi di competenza regionale e locale rilevanti ai fini dell’agevolazione.

  • d.lgs. n. 285/2005

    Richiamato per definire gli autoservizi interregionali di competenza statale rilevanti ai fini dell’agevolazione.

  • regolamento (CE) n. 1073/2009

    Richiamato come una delle categorie di imprese ammesse al beneficio per i servizi regolari in ambito comunitario.

  • art. 87, comma 1, d.lgs. n. 285/1992

    Citato nel passaggio sulla nozione di trasporto regolare di passeggeri, quale criterio per qualificare l’attività agevolata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella motivazione della Corte costituzionale citata dalla Cassazione, in relazione alla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nella motivazione della Corte costituzionale citata dalla Cassazione, con riferimento alla libertà di iniziativa economica e alla disciplina agevolativa.

  • art. 9 Cost.

    Richiamato nel richiamo alla tutela dell’ambiente e delle future generazioni come finalità della disciplina agevolativa.

Massime di principio

  • In materia di accise sui prodotti energetici, la direttiva 2003/96/CE non realizza un’armonizzazione totale delle agevolazioni, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella definizione dei requisiti e dell’estensione delle aliquote ridotte, purché siano rispettati i livelli minimi armonizzati.
  • Quando la normativa dell’Unione consente una distinzione tra forme di trasporto, uno Stato membro può limitare il beneficio fiscale al trasporto regolare di passeggeri ed escludere il trasporto occasionale, senza violare automaticamente il diritto UE.
  • La compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione va verificata anche alla luce del principio di parità di trattamento: servizi di trasporto regolare e occasionale possono essere trattati diversamente se non sono comparabili secondo la prospettiva del consumatore medio e rispondono a esigenze diverse.
  • Se una questione interpretativa è già stata risolta in modo vincolante dalla Corte di giustizia, la richiesta di rinvio pregiudiziale può essere disattesa per mancanza di necessità decisionale.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi resta assorbito quando i motivi di violazione di legge che investono la medesima questione siano già ritenuti infondati.
  • La qualificazione di un’attività di trasporto come "regolare" o "occasionale" è decisiva ai fini dell’accesso all’agevolazione fiscale sul gasolio commerciale; il noleggio autobus con conducente, se connotato da occasionalità, non rientra nel novero dei servizi agevolati se la norma interna limita il beneficio al trasporto regolare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudizialeOnere della prova

Testo integrale

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