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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00779/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento, assumendola non operativa per l'anno d'imposta 2008 e determinando in via presuntiva reddito complessivo netto, valore della produzione netta e volume d'affari ai fini IRES, IRAP e IVA, in applicazione dell'art. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724 del 1994. La società aveva impugnato l'atto: il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ma la sentenza era stata riformata in appello. In cassazione la società ha proposto un unico motivo denunciando, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2424-bis e 2697 c.c., dei principi contabili OIC nn. 13 e 16 e dell'art. 30 della L. n. 724 del 1994. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato al controricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società e della rinuncia al controricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, verificata la regolarità formale e temporale delle rinunce ai sensi dell'art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato integralmente le spese, in considerazione della concorde richiesta delle parti, e ha escluso l'applicazione dell'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, richiamandone il carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 30, commi 3 e 3-bis, L. n. 724 del 1994

    norma applicata dall'Ufficio per determinare presuntivamente, in ipotesi di società non operativa, reddito, valore della produzione e volume d'affari da sottoporre a tassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare in cassazione violazione e falsa applicazione di norme di diritto e principi contabili.

  • artt. 2424-bis e 2697 c.c.

    richiamati come norme asseritamente violate o falsamente applicate nel motivo di ricorso.

  • principi contabili OIC nn. 13 e 16

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'accertamento della non operatività e sulla qualificazione contabile delle poste.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 390, commi 1 e 2, c.p.c.

    prevede la rinuncia al ricorso e le forme e i termini per la sua efficacia, presupposto dell'estinzione del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione perché prevista solo per rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità, e non per l'estinzione conseguente a rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se effettuata con il rispetto dei termini e delle forme previste, determina l'estinzione del giudizio di legittimità; se anche la controparte rinuncia al controricorso, il processo si chiude senza decisione sul merito.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando entrambe le parti formulano una concorde richiesta in tal senso.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 non si applica fuori dai casi espressamente previsti dalla norma, che ha carattere eccezionale e non è estensibile in via analogica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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