Cassazione Civile, Ordinanza n. 27352/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso un verbale della polizia municipale che contestava una violazione dell'art. 143, commi 2 e 13, cod. strada e irrogava una sanzione amministrativa di euro 41,00. Il ricorso introduttivo era stato respinto dal Giudice di pace; anche l'appello era stato rigettato dal Tribunale, che aveva inoltre condannato l'appellante al pagamento di spese processuali pari a euro 1.780,00 oltre accessori. In cassazione, l'unico motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 in tema di liquidazione delle spese, sostenendo che, trattandosi di causa di valore fino a euro 1.100, la liquidazione operata in appello fosse superiore ai parametri minimi e comunque eccedente i limiti tabellari, senza che il giudice avesse esplicitato un aumento nei limiti consentiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alle spese. Ha rilevato che il giudizio, avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa di euro 41, rientrava nello scaglione di valore fino a euro 1.100 e che, applicando i parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, il compenso minimo complessivo era pari a euro 470. La liquidazione di euro 1.780 è stata quindi giudicata eccessiva. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese; la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito e ha rideterminato le spese del giudizio di appello in euro 500 complessivi. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, nonostante l'accoglimento del ricorso, in considerazione dell'esito complessivo della lite, nel quale il ricorrente restava comunque soccombente sulla pretesa principale.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Individua il rito per l'opposizione a sanzione amministrativa proposta contro il verbale di accertamento.
art. 143, commi 2 e 13, cod. strada
È la norma sostanziale che disciplina la condotta di guida contestata nel verbale di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, qui riferita ai criteri di liquidazione delle spese.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ne fa applicazione verificando lo scaglione di valore e l'eccessività della somma liquidata.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Sono richiamati per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, ai fini della liquidazione delle spese occorre individuare correttamente il valore della causa in base all'importo della sanzione contestata.
- La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e il giudice deve collocarsi nello scaglione corretto, senza superarne i limiti senza adeguata giustificazione.
- Quando la causa di merito è definibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo viziato e decidere nel merito sulla regolazione delle spese.
- L'accoglimento del ricorso sul solo capo delle spese non altera necessariamente la soccombenza sostanziale sulla domanda principale, potendo giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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