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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29873/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/07/2022 che aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena e di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche ai sensi degli artt. 90 e 94 del T.U. stupefacenti. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (in riferimento all'art. 4-bis dell'Ordinamento penitenziario), sostenendo che, a fronte di un cumulo di pene, il Tribunale avrebbe dovuto operare la "scissione virtuale" del cumulo imputando la parte di pena già espiata ai delitti "ostativi" in modo da rendere compatibile il restante periodo con i limiti previsti per l'affidamento terapeutico; richiamava orientamenti giurisprudenziali che ammettono lo scioglimento del cumulo quando ciò favorisca l'accesso ai benefici penitenziari e segnalava profili di incostituzionalità e violazione del principio di uguaglianza se si impedisse tale operazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui, per l'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, se il titolo esecutivo comprende anche reati c.d. "ostativi" di cui all'art. 4-bis, la soglia temporale di ammissibilità è più rigorosa (limite di quattro anni nel caso di presenza di 4-bis) e non può essere aggirata mediante la scissione virtuale del cumulo. La Corte ha motivato sul carattere testuale e sistematico della norma che valuta il titolo esecutivo nel suo insieme, ritenendo non irrazionale la scelta legislativa di stringere i requisiti per taluni condannati. Ha altresì precisato che la regola opera indipendentemente dal fatto che la pena relativa al reato ostativo sia già espiata o meno. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    la pena detentiva inflitta o ancora da espiare deve essere contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni se il titolo esecutivo comprende reato di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis

    La Corte interpreta la norma in senso letterale: il requisito di ammissibilità per l'affidamento terapeutico si applica al titolo esecutivo nel suo complesso; se nel titolo è presente anche un reato 4-bis, il limite applicabile è quello più rigoroso (quattro anni), e non è ammessa la parcellizzazione del cumulo per aggirare tale limite.

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis)

    eventuale presenza di reati "ostativi" nel titolo esecutivo

    La presenza di anche un solo reato ricompreso nell'art. 4-bis nel titolo esecutivo rileva ai fini della determinazione del limite temporale previsto dall'art. 94 e incide sull'accesso all'istituto dell'affidamento terapeutico.

  • art. 51-bis Ordinamento penale

    Richiamato in ordine alla valutazione di titoli sopravvenuti in esecuzione: anche il cumulo formato o integrato durante l'esecuzione va valutato nella sua interezza ai fini del requisito temporale di ammissibilità.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito alla reiezione del ricorso.

  • art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Norma di riferimento per l'affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche; contestualmente letta con l'art. 94 che fissa i limiti di pena.

Massime di principio

  • Quando si chiede l'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990, il requisito del limite di pena deve essere valutato sul titolo esecutivo nel suo complesso: se esso comprende almeno un reato dell'art. 4-bis, si applica il limite più rigoroso previsto dalla norma (quattro anni), e non è ammessa la scissione virtuale del cumulo per aggirare il limite.
  • La scindibilità del cumulo può essere invocata con maggiore probabilità in relazione ad altri benefici per i quali la disciplina non richiede il riferimento testuale al titolo esecutivo nel suo insieme; tuttavia la giurisprudenza su altri istituti è variegata e va verificata caso per caso.
  • La presenza di un titolo sopravvenuto o di pene concorrenti non elimina l'efficacia del criterio legislativo: anche i titoli formatisi o integrati in corso di esecuzione vanno computati ai fini del requisito di pena previsto dalle norme che condizionano alcuni benefici.
  • In situazioni simili il difensore può valutare strategie alternative: contestare la ricaduta del reato nell'art. 4-bis, chiedere benefici diversi dall'affidamento terapeutico per i quali la scindibilità sia più favorevole, o proporre istanze basate su concrete condizioni di recupero terapeutico e su elementi di personalità che il giudice potrebbe considerare nella discrezionalità prevista dalla legge.
  • Occorre tenere presente che la materia è soggetta a orientamenti giurisprudenziali differenti: la soluzione adottata dalla Corte in questo caso è consolidata per l'affidamento terapeutico, ma non esclude che altri giudici possano assumere posizioni diverse per altri benefici o su questioni fattuali particolari.

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