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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19573/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2012, l’amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società di persone e dei relativi soci avvisi di accertamento per IRAP, IRPEF e IVA, contestando ricavi non fatturati, costi non deducibili e irrogando sanzioni. In primo grado i ricorsi erano stati riuniti e definiti con esito parzialmente favorevole ai contribuenti; in appello, la CTR aveva respinto sia l’appello principale dell’Amministrazione sia l’appello incidentale dei contribuenti. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia e, comunque, per difetto assoluto di motivazione: sostenevano che la CTR non si fosse pronunciata sui singoli motivi di gravame con cui avevano contestato, tra l’altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il valore probatorio della documentazione extracontabile, l’invalidità o irregolarità dell’atto impositivo, l’omesso riscontro dei termini di valutazione del maggior reddito e il difetto di motivazione del recupero IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia, perché la CTR aveva adottato una statuizione complessiva sull’appello incidentale; tuttavia ha ravvisato un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, poiché la motivazione si riduceva ad una formula del tutto generica, insufficiente a dare conto della decisione sui molteplici profili di censura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    consente di dedurre in cassazione nullità della sentenza o del procedimento, ivi compresi i vizi di motivazione che si traducano in nullità processuale costituzionalmente rilevante

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia sui motivi di appello

  • art. 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione ai vizi del procedimento tributario e ai principi del processo civile applicabili

  • art. 36, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale norma sul contenuto della sentenza e sull’obbligo di motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione

  • art. 5 TUIR

    richiamato solo per il riparto della rettifica tra società di persone e soci in proporzione alle quote

Massime di principio

  • In cassazione è deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. non solo l’omessa pronuncia in senso proprio, ma anche il difetto assoluto di motivazione o la motivazione apparente, quando il vizio emerga dal testo della sentenza.
  • Una statuizione sintetica e meramente apodittica su un appello articolato su più censure non basta a integrare una motivazione costituzionalmente sufficiente, se non consente di comprendere la ratio decidendi senza ricorrere a ipotesi o congetture.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello abbia comunque emesso una decisione complessiva sul gravame; in tal caso il vizio va eventualmente ricondotto al deficit motivazionale.
  • La motivazione rilevante ai fini costituzionali è quella che supera il "minimo costituzionale"; restano fuori dal sindacato di nullità la mera insufficienza o la debolezza argomentativa non traducentesi in mancanza radicale di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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