Cassazione Penale, Ordinanza n. 03712/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a anni 4 e mesi 6 di reclusione per fatti di partecipazione a un traffico di eroina. In concreto gli erano stati addebitati, in concorso con altri, episodi di procurata e consegna di circa 2,107 kg di eroina e di procurata disponibilità di ulteriori circa 30,2 kg della stessa sostanza, con specificazione che 26 kg erano stati rinvenuti nella sua abitazione. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare la mancata esclusione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio fosse adeguata e immune da vizi logico-giuridici, perché fondata su elementi sintomatici di elevata pericolosità: il rapido susseguirsi, in due giorni, di un concorso nell'importazione di circa 2,107 kg di eroina e della detenzione di ulteriori 26 kg, il ruolo essenziale di supporto logistico nell'organizzazione del traffico, l'affidamento riposto nel ricorrente dal fornitore albanese, l'assenza di segnali di resipiscenza e la mancanza di stabile inserimento lavorativo o sociale in Italia. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nei reati, a fondamento dell'imputazione in concorso
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice dei fatti di traffico/detenzione finalizzati allo spaccio di stupefacenti
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
richiamato come aggravante nel contesto dei fatti di stupefacenti contestati
applicato per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
- La valutazione della pericolosità dell'imputato può essere desunta da elementi fattuali quali la rilevante quantità di stupefacente movimentata, la continuità temporale delle condotte, il ruolo organizzativo o logistico svolto e l'assenza di segnali di resipiscenza.
- La mancata dimostrazione di un radicamento sociale e lavorativo stabile nello Stato può essere valorizzata, insieme ad altri indici, nella valutazione di misure di sicurezza o del trattamento sanzionatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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