Sentenza del 31/03/2021 n. 974 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per mancata dichiarazione di ricavi relativi al 2009; la società deduceva illegittimità dell'accertamento fondato su verbale della Guardia di Finanza e su indizi (contabilità parallela, files informatici) ritenuti privi di valenza probatoria, nonché violazione dell'art. 12 L. 212/2000 per la mancata menzione delle osservazioni del contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento. Ha ritenuto che la contabilità in nero e i documenti informatici rinvenuti costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 e che la contribuente non abbia fornito prova contraria efficace. L'atto è stato confermato come valido e la società è stata condannata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio (e del giudizio di Cassazione) liquidate in euro 2.000,00 per il primo grado, euro 4.000,00 per il secondo e euro 4.000,00 per la Cassazione, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CPA.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12
La mancata menzione nelle motivazioni dell'atto delle osservazioni presentate dal contribuente non comporta automaticamente nullità dell'avviso di accertamento; la nullità opera solo se la legge la prevede espressamente o se sussiste una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti dell'atto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La presenza di contabilità parallela o in nero e di documenti informatici può costituire indizi idonei (dotati di gravità, precisione e concordanza) a legittimare l'accertamento induttivo; in presenza di tali presunzioni grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.
art. 2709 e seguenti; art. 2727; art. 2697, comma 2
I documenti (anche appunti e files informatici) rientrano tra le scritture che possono essere valutate come scritture contabili ai fini probatori; il giudice valuta le presunzioni e, se ritiene che abbiano i requisiti richiesti, ammette la prova contraria che grava sul contribuente.
Ha definito i parametri per la liquidazione delle spese di lite, applicati nella determinazione degli onorari e delle somme dovute dalla soccombente.
Massime di principio
- La mancata esplicitazione nelle motivazioni dell'atto delle osservazioni del contribuente, di per sé, non determina la nullità dell'accertamento; occorre verificare se è stata lesa una specifica garanzia.
- La contabilità parallela o 'in nero' e i documenti informatici rinvenuti presso il contribuente possono costituire elementi indiziari validi e, se presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, legittimano l'uso dell'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/1973.
- Una volta che l'Amministrazione fiscale produce elementi presuntivi dotati dei requisiti richiesti, grava sul contribuente l'onere probatorio di confutare tali elementi con prove concrete e idonee.
- Il giudice di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione e motivare il proprio apprezzamento prima di rimandare all'esame della prova contraria offerta dal contribuente.
- La riscontro delle discrepanze con pagamenti elettronici e la movimentazione di cassa rafforza la credibilità della ricostruzione dei maggiori ricavi e aumenta la probabilità che l'accertamento sia confermato in giudizio.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quantificate secondo i parametri legislativi (DM 55/2014); pertanto, una sconfitta in appello può comportare oneri significativi per il contribuente.
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