Sentenza del 31/03/2021 n. 12125 - Corte di Cassazione
Fallimento - Sequestro preventivo - Procedura fallimentare - Inapplicabilità - Motivazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza che, in sede di riesame, ha annullato parzialmente il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal GIP (26/06/2020) con riferimento alla somma di euro 3.447,50 confluita su conto corrente intestato all'Ufficio Fallimentare. Il Procuratore censurava la decisione ritenendo erronea l'esclusione di sequestro su somme gestite dal curatore, nonostante la prevalenza dell'interesse punitivo dello Stato e la possibilità di aggressione patrimoniale prevista dall'art.12-bis d.lgs.74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha confermato il principio, già consolidato dalla giurisprudenza (Sez.3 e Sezioni Unite), secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art.12-bis d.lgs.74/2000 non è applicabile ai beni già assoggettati alla procedura fallimentare. Nel caso concreto, le somme contestate (3.447,50 euro) erano confluite sul conto dell'Ufficio Fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento (29/10/2019) e derivavano da attività del curatore, per cui non potevano costituire profitto del reato né essere sottoposte a sequestro diretto.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Limita l'operatività della confisca ai beni disponibili in capo al reo; la Corte interpreta la norma nel senso che beni già nella massa fallimentare non sono disponibili al fallito e dunque non sono aggredibili con il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta.
Norma incriminatrice (reato contestato: omesso versamento di ritenute o assimilabile) richiamata come fatto-reato; la sentenza precisa che i proventi del reato devono essere materiali e riconducibili temporalmente e causalmente alla condotta del reo per poter essere confiscati.
artt. 125 e 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella censura del Procuratore circa i presupposti e l'ambito del riesame e del provvedimento ablativo; la Corte rileva che l'applicazione di tali norme non consente di estendere il sequestro a beni indisponibili perché già sottoposti a curatela.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.3, n.45574/2018; Sez.3 n.31516/2020; Sez.3 n.14766/2020) e Sezioni Unite n.45936/2019
Costituiscono il quadro interpretativo: affermano che la dichiarazione di fallimento determina la perdita del potere di fatto del fallito sui beni e la disponibilità passa alla curatela, ostando al sequestro diretto ai sensi dell'art.12-bis. Tuttavia è possibile agire con confisca per equivalente nei confronti della persona fisica laddove ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretto ai sensi dell'art.12-bis d.lgs.74/2000 non può colpire beni già entrati nella massa fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento, poiché la disponibilità di fatto è trasferita al curatore.
- Somme di denaro confluite sul conto dell'Ufficio Fallimentare dopo la consumazione del reato e derivanti da attività del curatore non costituiscono profitto del reato e non sono aggredibili con sequestro diretto.
- La cronologia è decisiva: se il sequestro interviene su beni prima della dichiarazione di fallimento la situazione può essere diversa; se la procedura fallimentare è anteriore, prevale la tutela della massa e della curatela.
- La confisca per equivalente resta uno strumento praticabile nei confronti delle persone fisiche responsabili del reato, anche se la persona giuridica è fallita, quando siano rintracciabili beni nella disponibilità dell'indagato.
- Per ottenere una misura cautelare patrimoniale efficace in presenza di procedure concorsuali, il pubblico ministero dovrebbe valutare tempestività dell'intervento e, se opportuno, orientarsi verso misure per equivalente contro i soggetti fisici responsabili o mirare a beni non ricompresi nella massa fallimentare.
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