Sentenza del 31/03/2021 n. 1304 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Per l'anno d'imposta 2010 l'Agenzia delle Entrate rettificava il reddito d'impresa della società X da €158.098,00 a €173.765,00, imputando per trasparenza ai soci la quota del 33% e rideterminando IRAP e IVA. La società e i soci (Y e V) impugnavano gli avvisi: contestavano la tardività dell'accertamento IRAP per indebita applicazione del 'raddoppio dei termini' previsto dal D.Lgs. 74/2000 e difendevano la legittimità delle sponsorizzazioni effettuate (contratti e pagamenti documentati, importi contenuti). L'Ufficio sosteneva invece che il raddoppio dovesse operare anche in materia IRAP e che le sponsorizzazioni erano artatamente gonfiate o parzialmente retrocesse, fondando l'accertamento su presunzioni e su presunta non completa tracciabilità dei flussi verso le associazioni sportive.
La decisione
La Commissione Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza della CTP: ha annullato l'avviso di accertamento ai fini IRAP per intervenuta decadenza dell'Ufficio, ritenendo che il 'raddoppio dei termini' ex D.Lgs. 74/2000 non si applica all'IRAP; sul profilo IVA ha condiviso l'analisi della CTP che qualificava i contratti come prestazioni pubblicitarie e ha ritenuto infondata la pretesa erariale fondata su mera parziale non tracciabilità di due importi di €10.000,00+IVA ciascuno. L'appello dell'Ufficio è stato dichiarato infondato, con integrale conferma della sentenza impugnata; gli avvisi notificati ai soci (per imputazione da trasparenza) sono conseguentemente annullati; spese del grado compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte e il Collegio interpretano che la disciplina del cosiddetto 'raddoppio dei termini' per l'accertamento riguarda le violazioni che configurano reato tributario in materia di imposte sui redditi e IVA; non ricomprende l'IRAP, quindi il presunto raddoppio dei termini non rende valido un atto accertativo IRAP oltre i termini ordinari.
Legge 23 dicembre 2000, n. 289, art. 90
L'art. 90 fissa il limite di €200.000 annui per corrispettivi erogati ad associazioni sportive dilettantistiche destinati alla promozione dell'immagine/prodotti del soggetto erogante; se il limite è rispettato e sussistono contratto e pagamenti, la spesa pubblicitaria va ritenuta legittima e non soggetta a contestazioni di congruità basate su parametri aleatori.
Decreto legislativo 25 giugno 1999, n. 205 (delega)
Delega parlamentare che orientò la regolamentazione dei reati tributari; il Collegio richiama che la normativa delegata e il D.Lgs. 74/2000 hanno riguardato le imposte sui redditi e l'IVA nei limiti indicati, non l'IRAP.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1425 del 19.01.2018 (richiamata)
Giurisprudenza di legittimità confermante il principio che il raddoppio dei termini non si applica alle violazioni ai fini IRAP, per il divieto di analogia in materia penale/penale-tributaria.
Massime di principio
- Il 'raddoppio dei termini' previsto dal D.Lgs.74/2000 si applica soltanto alle fattispecie che costituiscono reato tributario (imposte sui redditi e IVA); pertanto, in materia IRAP l'Amministrazione non può automaticamente beneficiare della dilatazione dei termini e gli atti IRAP possono essere dichiarati decaduti se notificati oltre i termini ordinari.
- Per erogazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, se sussiste contratto scritto e pagamento tracciabile e l'ammontare rientra nel limite di €200.000 annui (art.90 L.289/2000), tali corrispettivi sono presumibilmente legittimi e non sono di per sè soggetti a disconoscimento per 'eccessiva' congruità.
- La semplice non completa tracciabilità dei movimenti finanziari del percipiente non costituisce prova sufficiente della retrocessione 'sotto banco' delle somme: l'onere probatorio grava sull'Ufficio e richiede elementi idonei, specifici e concreti.
- La prova dell'esecuzione del contratto (contratto sottoscritto, fatture e bonifici) costituisce un solido elemento favorevole al contribuente; l'Amministrazione deve motivare con parametri e comparazioni puntuali le ragioni della presunta sovrafatturazione o fittizià.
- L'annullamento dell'accertamento societario si ripercuote automaticamente sugli accertamenti notificati ai soci per trasparenza se questi ultimi sono fondati sull'accertamento presupposto, con conseguente annullamento degli avvisi a loro carico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mar 2021Sentenza del 31/03/2021 n. 974 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 31 mar 2021Sentenza del 31/03/2021 n. 1589 - Comm. Trib. Prov. Caserta
- Sentenza · 31 mar 2021Sentenza del 31/03/2021 n. 12125 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mar 2021Sentenza del 30/03/2021 n. 31 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 30 mar 2021Sentenza del 30/03/2021 n. 32 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 30 mar 2021Sentenza del 30/03/2021 n. 33 - Comm. Trib. II grado di Trento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →