Sentenza del 31/03/2021 n. 1589 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 88/2021 TRIBUTI LOCALI - TARI - Base imponibile - Rifiuti Speciali - Esenzione dal pagamento - Aree di produzione - Smaltimento in proprio dei rifiuti - Onere della prova - Grava sul contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI per gli anni 2014-2019. La ricorrente contestava la legittimità dell'avviso per carenza del potere impositivo del Comune, mancato valido titolo di assimilazione dei rifiuti e violazione/errata applicazione dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993 e dell'art. 1 della legge 147/2013, sostenendo di avviare a recupero in proprio rifiuti speciali e quindi di dover essere esclusa dalla base imponibile le superfici dove tali rifiuti sono prodotti e gestiti direttamente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha rilevato che dai documenti in atti (MUD e altra documentazione) risultano rifiuti speciali prodotti (es. codici CER indicati: 130208, 160601, 160017 ecc.), ma la ricorrente non ha fornito documentazione idonea a individuare e delimitare le aree in cui tali rifiuti speciali non assimilabili vengono prodotti e smaltiti direttamente. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione che attribuisce al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree da escludere dalla superficie tassabile; non essendovi prova, l'esenzione non può essere riconosciuta. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62 comma 3
Prevede l'esclusione dalla superficie imponibile delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili e smaltiti direttamente; il Tribunale interpreta la norma come consentente l'esenzione solo se il contribuente dimostra con documentazione l'esistenza e la delimitazione delle aree.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 59
Ragiona sulla disciplina della Tari e delle categorie di rifiuti; nel caso la ricorrente aveva dedotto errata applicazione di tale norma relativamente alla assimilazione, ma il giudice ha ritenuto che, indipendentemente dalla qualificazione, l'onere probatorio per ottenere l'esenzione resta sul contribuente.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 70
Prevede l'obbligo di denuncia da parte dell'interessato; il giudice richiama tale obbligo come correlato all'onere informativo del contribuente che chiede l'esclusione di superfici dalla tassazione.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) / Legge 11 dicembre 2016, n. 232 articolo richiamato (rif. art. 1 legge 147/2013 citata nella motivazione)
La ricorrente richiamava l'art. 1 della legge 147/2013 (modifiche normative in tema tributario e ricadute sul trattamento dei rifiuti); il Tribunale non ha ravvisato che la richiamata norma potesse esonerare la società dall'onere di documentazione richiesto per l'esclusione dalla base imponibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: ord. n. 21250/2017; n. 11351/2012; n. 9214/2018; n. 13997/2016; n. 5377/2012; n. 7647/2018)
Costituiscono precedenti consolidati secondo cui l'esenzione per aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili è eccezione alla regola generale e richiede che il contribuente dimostri l'esistenza e la delimitazione delle aree stesse; pertanto grava sul contribuente l'onere della prova e dell'informazione.
Massime di principio
- L'esenzione TARI per aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili è un'eccezione alla regola generale: chi occupa o detiene immobili è in linea di principio tenuto al pagamento salvo prova contraria.
- L'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle aree escluse dalla base imponibile grava sul contribuente che reclama l'esenzione: è necessario fornire documentazione chiara e completa alla pubblica amministrazione.
- Documentazione utile a ottenere l'esenzione: MUD dettagliati, planimetrie o piante con delimitazione delle aree, registri di gestione e smaltimento/recupero in proprio, contratti/rapporti con soggetti autorizzati, autorizzazioni ambientali e ogni evidenza che dimostri che i rifiuti non transitano nel circuito urbano di raccolta.
- La semplice dichiarazione di autogestione o la mera indicazione dei codici CER non è sufficiente: serve prova materiale e dati oggettivi riconoscibili dall'amministrazione.
- Se il contribuente non adempie all'onere informativo e probatorio, l'accertamento comunale relativo alla superficie imponibile e al conseguente tributo TARI resta legittimo e viene confermato dal giudice.
- È opportuno segnalare e produrre la documentazione già in sede amministrativa (risposta ad avvisi, presentazione di istanze e denunce ai sensi dell'art. 70) per evitare la conferma dell'accertamento in sede contenziosa.
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