Sentenza del 30/03/2021 n. 32 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRES - Costi - Deducibilità - Acquisto carburante - Scheda-carburante - Numero di targa di ciascun veicolo - Mancanza - Indeducibilità dei costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA sugli acquisti di carburante; l'Amministrazione aveva negato le agevolazioni perché le schede-carburante non riportavano il numero di targa di ciascun veicolo, obbligatorio per l'individuazione del mezzo e la riferibilità del costo all'attività d'impresa
La decisione
Il giudice ha confermato che la compilazione della scheda-carburante per ciascun veicolo è condizione imprescindibile sia per la deducibilità dei costi ai fini IRES sia per la detraibilità dell'IVA. L'omissione del numero di targa ha comportato l'indeducibilità dei costi e la mancata detrazione dell'IVA, poiché viene meno la garanzia dell'identità del veicolo rifornito e della riferibilità del costo all'attività d'impresa. Non sono ammessi documenti equivalenti o la sola contabilizzazione come sostituti della scheda-carburante
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La norma disciplina la deducibilità dei componenti negativi di reddito relativi ai veicoli e, nel contesto, è interpretata nel senso che la documentazione che prova la spesa deve consentire l'identificazione univoca del veicolo cui la spesa si riferisce; la mancanza della scheda con targa impedisce tale prova
art. 1 d.P.R. n. 444 del 1997
Riguarda le modalità e i documenti legittimanti le spese per i veicoli; è richiamato per sottolineare l'obbligo formale di tenuta di documentazione idonea all'identificazione del veicolo
Citata come riferimento normativo alle agevolazioni in tema di carburante; la giurisprudenza ritiene che per accedere alle disposizioni agevolative previste sia necessaria la piena osservanza degli adempimenti formali (tra cui la scheda-carburante con targa)
Massime di principio
- La scheda-carburante mensile per ciascun veicolo è requisito formale imprescindibile per la deducibilità fiscale dei costi del carburante e per la detraibilità dell'IVA; deve contenere almeno la data, la quantità/costo e il numero di targa per identificare il veicolo
- Gli adempimenti prescritti non hanno equivalenti: la mera registrazione contabile delle fatture o altri documenti che non permettono l'identificazione univoca del veicolo non sono sufficienti
- L'omissione del numero di targa comporta il mancato riconoscimento della riferibilità del costo all'attività d'impresa e quindi l'indeducibilità del costo e la perdita della detraibilità IVA
- Per evitare contestazioni, le imprese devono adottare procedure interne di tracciamento (schede, sistemi fleet management, documentazione elettronica) che garantiscano l'associazione inequivoca tra rifornimento e veicolo, assicurandosi che la targa sia sempre riportata
- In sede contenziosa, la prova alternativa dell'effettivo utilizzo del carburante per l'attività d'impresa è difficile se manca la documentazione richiesta; pertanto la prevenzione tramite corretta tenuta delle schede è la strada principale
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