Sentenza del 30/03/2021 n. 31 - Comm. Trib. II grado di Trento
Accertamento - Motivazione - "Raccolta provinciale degli usi" pubblicata periodicamente dalla Camera di Commercio di Trento - Mezzo di conoscenza autorevole in quanto fonte-fatto - Onere della prova contraria a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha determinato l'aliquota di provvigione media del 2% per operazioni di mediazione immobiliare sulla base della "Raccolta provinciale degli usi" pubblicata dalla Camera di Commercio di Trento; il contribuente ha contestato l'applicazione di tale percentuale chiedendo l'esclusione o la revisione del criterio adottato dall'amministrazione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima l'applicazione della provvigione del 2% da parte dell'Agenzia, considerando la "Raccolta provinciale degli usi" una fonte-fatto autorevole e un mezzo di conoscenza cui si applica la presunzione di esistenza fino a prova contraria. Ne consegue che l'onere di provare il contrario spetta al contribuente e deve essere assolto con elementi oggettivi (es. documentazione contrattuale, dati di mercato, evidenze probatorie che dimostrino percentuali diverse). In mancanza di tali elementi, l'indicazione della raccolta è attendibile e verosimile e dunque idonea a fondare l'accertamento.
Norme richiamate
art. 9 disposizioni sulla legge in generale (c.c.)
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali si presumono esistenti fino a prova contraria; pertanto la Raccolta provinciale degli usi produce una presunzione a favore della sua applicazione nell'accertamento
art. 4 d.lgs. C.p.S. 27.1.1947, n. 152
Disposizione richiamata in termini analoghi per consolidare la presunzione di esistenza degli usi pubblicati e la loro rilevanza come mezzo di conoscenza
Massime di principio
- Le raccolte ufficiali degli usi pubblicate da camere di commercio costituiscono mezzi di conoscenza autorevoli e producono una presunzione di esistenza che grava sull'interessato l'onere di confutare
- In sede di accertamento fiscale, l'amministrazione può legittimamente utilizzare tali raccolte per determinare parametri medi (es. provvigioni), se non sussistono elementi probatori contrari
- Il contribuente che intende contestare l'applicazione di un uso pubblicato deve fornire prove oggettive e specifiche (contratti, documentazione contabile, indagini di mercato, perizie) che dimostrino che nella concreta situazione la percentuale o il parametro usato non corrisponde al vero
- L'affidabilità di un'uso pubblicato non significa che sia vincolante ex lege; è però sufficiente, in mancanza di prova contraria, per giustificare ragionevolmente l'accertamento
- Nelle contestazioni future, è utile allegare elementi probatori preventivi (accettazioni scritte, fatture, mandati, testimonianze documentate) per superare la presunzione derivante dalle raccolte ufficiali
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