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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24687/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna per insolvenza fraudolenta: l'imputato era stato ritenuto responsabile per avere assunto obbligazioni in data 28 agosto 2018 in condizioni di grave difficoltà economica della società, senza poi adempiervi, con conseguente condanna alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione e al risarcimento dei danni in favore di due parti civili, con provvisionali. Il ricorso per cassazione articolava due motivi. Con il primo si deduceva erronea applicazione dell'art. 641 c.p. e vizio di motivazione, perché la Corte di appello in sede di rinvio non si sarebbe uniformata al principio di diritto enunciato dalla Cassazione rescindente: il giudice del rinvio avrebbe continuato a valorizzare soltanto lo stato di difficoltà dell'impresa e il successivo inadempimento, senza confrontarsi davvero con gli elementi difensivi da cui desumere l'assenza del dolo iniziale al momento dell'assunzione delle obbligazioni. Con il secondo motivo si deduceva erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., sostenendo che l'imputato aveva nutrito ragionevoli aspettative di rilancio della società, avendo effettuato investimenti rilevanti e non avendo occultato le difficoltà finanziarie; si chiedeva quindi il riconoscimento delle attenuanti generiche o comunque un trattamento sanzionatorio più mite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ma ha deciso la causa senza rinvio perché, nelle more, il reato risultava estinto per prescrizione. Ha però applicato l'art. 578 c.p.p. nel senso elaborato dalle Sezioni Unite: poiché nel giudizio vi erano statuizioni civili confermate, era necessario valutare se sussistessero i presupposti per una assoluzione nel merito. Esaminando la motivazione della sentenza impugnata, la Corte ha rilevato che il giudice di rinvio non si era conformato al dictum rescindente e aveva nuovamente fondato la prova del dolo soltanto sulla situazione finanziaria disastrosa della società e sul successivo mancato adempimento. La Corte ha invece ritenuto che la lettura difensiva restasse plausibile e che non fosse provato con certezza il sicuro proposito di non adempiere già al momento della nascita delle obbligazioni. Ne è derivato l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perché il fatto non costituisce reato, con conseguente revoca delle statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.

    Elemento centrale del delitto è il dolo iniziale, cioè il sicuro proposito di non adempiere già al momento dell'assunzione dell'obbligazione; non basta il successivo inadempimento né la sola difficoltà economica dell'impresa.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato per il tema dell'elemento soggettivo e della necessità di accertare la volontà fraudolenta al momento del fatto.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro di valutazione probatoria; la motivazione deve confrontarsi con gli elementi difensivi e non limitarsi a inferenze deboli.

  • art. 627 c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma invocata per l'erronea applicazione della legge penale.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato per il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della prospettiva di rilancio e della condotta collaborativa rispetto alle difficoltà finanziarie.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per la commisurazione della pena e la richiesta di trattamento sanzionatorio più mite.

  • art. 611 c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato con procedura scritta.

  • art. 159 c.p.

    In tema di prescrizione, per i reati del periodo indicato non si computano alcune sospensioni ex lege Orlando se interviene annullamento con rinvio sulla responsabilità; la sospensione collegata alla sentenza di secondo grado opera solo se il termine non è già integralmente decorso.

  • art. 578 c.p.p.

    In presenza di prescrizione sopravvenuta e di statuizioni civili, il giudice dell'impugnazione deve valutare se ricorrano i presupposti per l'assoluzione nel merito, non limitandosi alla mera declaratoria della causa estintiva.

  • art. 530 c.p.p.

    L'assoluzione può essere pronunciata anche in presenza di prova insufficiente o contraddittoria; in tale evenienza cadono anche le statuizioni civili.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata per il regime della prescrizione e delle sospensioni introdotte dalla c.d. legge Orlando.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata per il regime della prescrizione e delle sospensioni introdotte dalla c.d. legge Orlando.

  • art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il testo dell'art. 159 c.p. rilevante per il computo delle sospensioni della prescrizione.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    Citate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in materia di presunzione di innocenza.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale interposto nella ricostruzione del rapporto con il diritto europeo.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale interposto rispetto agli obblighi convenzionali ed eurounitari.

  • art. 6, paragrafo 2, CEDU

    Richiamato in relazione alla presunzione di innocenza e ai limiti dell'accertamento sulle statuizioni civili.

  • artt. 3 e 4 direttiva 2016/UE/343

    Richiamati come fonti eurounitarie sulla presunzione di innocenza.

  • art. 48 CDFUE

    Richiamato quale parametro sovranazionale sulla presunzione di innocenza.

  • art. 538 c.p.p.

    Indicata come regola generale rispetto all'art. 578 c.p.p., che ne costituisce eccezione.

Massime di principio

  • Nel delitto di insolvenza fraudolenta il dolo deve essere provato con riferimento al momento genetico dell'obbligazione: occorre accertare che l'agente avesse già il sicuro proposito di non adempiere, non essendo sufficiente il successivo inadempimento né la mera crisi economica del soggetto obbligato.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; se ripropone la stessa motivazione già censurata, senza confrontarsi con gli elementi difensivi specificamente indicati, la decisione è viziata per mancato rispetto dell'art. 627 c.p.p.
  • In presenza di prescrizione sopravvenuta e di statuizioni civili, il giudice dell'impugnazione non può limitarsi a dichiarare estinto il reato, ma deve verificare se dagli atti emerga una formula assolutoria nel merito che prevalga sulla causa estintiva.
  • La valutazione ai fini civili ex art. 578 c.p.p. non deve trasformarsi in un'affermazione, nemmeno incidentale, di responsabilità penale, ma può e deve spingersi sino a riconoscere l'assoluzione nel merito se la prova dell'accusa è insufficiente o contraddittoria.
  • Nel giudizio penale, ai fini dell'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., il dubbio ragionevole sulla sussistenza del dolo impedisce la condanna anche quando il comportamento dell'imputato appaia imprudente o economicamente azzardato.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso sul punto dell'elemento soggettivo e il giudice di rinvio non fornisce una nuova e autonoma valutazione probatoria, la decisione va annullata se la ricostruzione alternativa della difesa rimane plausibile e non smentita da argomenti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniElemento soggettivoCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

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