Cassazione Civile, Ordinanza n. 40606/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurati)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro avvenuto all'interno di un fabbricato di proprietà dei ricorrenti, per il quale un terzo danneggiato aveva ottenuto in primo grado la condanna dei proprietari al risarcimento dei danni. I proprietari avevano poi ottenuto anche la condanna dell'assicurazione a tenerli indenni in base a una polizza di responsabilità civile. La compagnia aveva proposto appello e la Corte territoriale aveva riformato la decisione, rigettando la manleva per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del terzo danneggiato e condannando i proprietari alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i proprietari hanno denunciato, sotto il profilo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e della violazione degli artt. 2952 e 1917 c.c. e dell'art. 111 Cost., che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non dimostrata l'interruzione della prescrizione, trascurando che il sinistro era stato comunque comunicato tempestivamente e che non poteva farsi ricadere su di loro l'assenza di costituzione del danneggiato in appello, con conseguente indisponibilità degli atti da lui prodotti. Hanno inoltre sostenuto che spettasse all'appellante produrre i documenti a sostegno del gravame e non limitarsi ad allegare l'eccezione di prescrizione già disattesa in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della censura relativa al corretto governo dell'onere di produzione documentale in appello. Ha ritenuto inammissibile la doglianza motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di specifica indicazione dei vizi, ma ha giudicato fondata la censura di violazione di legge/processuale perché la Corte d'appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi secondo cui, nel giudizio di appello come revisio, l'appellante deve dimostrare il fondamento delle censure e produrre o ripristinare i documenti su cui fonda il gravame, potendo altrimenti subire le conseguenze della mancata disponibilità degli atti favorevoli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"ex art. 360 nr 5 c.p.c."
La censura motivazionale è inammissibile se non vengono specificamente indicati i vizi della motivazione nell'illustrazione del motivo.
Richiamato dai ricorrenti come norma sulla prescrizione del diritto derivante dal rapporto assicurativo; la Corte non fonda la decisione su questa norma, ma sul riparto dell'onere di produzione in appello rispetto alla prova dell'interruzione della prescrizione.
È la disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile richiamata dai ricorrenti per sostenere che la prescrizione decorresse dalla domanda del terzo contro l'assicurato.
La Corte territoriale aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno del terzo per decorso del termine annuale/ordinario applicabile al danno da fatto illecito; la Cassazione non contesta in sé il richiamo, ma il metodo seguito nel giudizio d'appello per valutarne la prova documentale.
I criteri sul riparto dell'onere della prova si applicano anche in appello, ma sul piano processuale: l'appellante, quale attore della revisio, deve dimostrare il fondamento delle proprie censure e sopporta le conseguenze della mancata produzione dei documenti necessari.
L'appellante può attivarsi per ottenere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, così da evitare la carenza documentale in appello.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, che ha natura di revisio e non di mero nuovo esame integrale della causa, l'appellante deve specificamente dimostrare l'ingiustizia o l'invalidità della sentenza impugnata e fornire i documenti posti a fondamento delle censure.
- Se l'appellante non produce o non ripristina in appello i documenti decisivi già presenti nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado, e non si attiva per ottenere copia degli atti delle altre parti, sopporta le conseguenze della carenza documentale anche quando questa dipenda dalla contumacia dell'altra parte.
- I criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. operano in appello anche in chiave processuale: la parte che propone l'impugnazione deve provare i fatti e i documenti necessari a superare la presunzione di legittimità della decisione di primo grado.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente non indichi in modo specifico quali siano i vizi motivazionali denunciati.
- La declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento può riflettersi sul rapporto di garanzia tra assicurato e assicuratore, con possibile rigetto della manleva, ma la sua verifica richiede un corretto esame degli atti e delle produzioni rilevanti in appello.
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