Cassazione Civile, Ordinanza n. 08188/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Due soggetti avevano regolato nel 2003, con scritture private depositate fiduciariamente presso un avvocato, una serie di rapporti reciproci di debito-credito connessi alla gestione comune di tre società e a un giudizio pendente. Nell'accordo uno dei due si era impegnato a presentare domanda di sanatoria fiscale entro una certa data; l'altro a versare complessivamente euro 634.880,47, in parte mediante compensazione, in parte con un primo versamento e in parte con una rata finale. Successivamente, il primo soggetto aveva chiesto in giudizio il pagamento della rata finale, mentre il secondo aveva opposto l'inadempimento della controparte alla sanatoria fiscale e aveva domandato la restituzione delle somme già versate. Dopo una complessa vicenda processuale, culminata in un rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte d'appello aveva rigettato la domanda restitutoria. Nel ricorso per cassazione proposto contro tale ultima sentenza, il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e incomprensibilità della decisione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato nuova la domanda di risoluzione del contratto e che, comunque, dovesse ammettersi la restituzione delle somme; 2) violazione del giudicato e del mandato conferito dal precedente rinvio, assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare autonomamente la risoluzione del contratto di transazione, a prescindere da una specifica domanda di parte. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha escluso che fosse stata ritualmente proposta, tempestivamente, una domanda di risoluzione o di arricchimento senza causa, osservando che l'eccezione di inadempimento non equivale a domanda di risoluzione e che l'azione ex art. 2041 c.c. non risultava proposta nei termini; ha inoltre chiarito che il precedente rinvio aveva demandato al giudice di merito l'accertamento dell'effettiva e rituale proposizione della domanda di risoluzione, non un accertamento officioso della risoluzione stessa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda restitutoria. Ha ritenuto che non fosse stata dimostrata né ritualmente proposta, nei termini processuali consentiti, una domanda di risoluzione del contratto di transazione o del deposito fiduciario; ha anche escluso la proponibilità in quella fase dell'azione di arricchimento senza causa, perché non tempestivamente introdotta. Ha inoltre respinto la censura di violazione del giudicato, rilevando che l'ordinanza rescindente aveva rimesso al giudice di merito solo l'accertamento dell'effettiva proposizione della domanda di risoluzione, quale presupposto della domanda di restituzione. Conseguentemente ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
la censura per violazione di legge deve indicare in modo adeguato le norme asseritamente violate; l'assenza di tale indicazione può comportare inammissibilità o comunque infondatezza del motivo
richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento; la sua invocazione presuppone una domanda di risoluzione ritualmente proposta
richiamato come eccezione di inadempimento, che non equivale alla proposizione di una domanda di risoluzione
l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone un valido titolo per la restituzione, qui mancante per assenza di domanda di risoluzione tempestivamente proposta
l'azione generale di arricchimento senza causa deve essere ritualmente e tempestivamente proposta; non può essere introdotta tardivamente o per la prima volta in sede di rinvio
invocato in relazione al giudicato, ma la Corte ha escluso che il precedente giudicato/mandato decisorio imponesse un accertamento officioso della risoluzione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge richiede un'indicazione chiara e specifica delle norme asseritamente violate; la carenza di tale indicazione indebolisce il motivo e può determinarne l'inammissibilità o comunque il rigetto.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non si identifica con la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.; per ottenere gli effetti restitutori occorre una rituale domanda di risoluzione, tempestivamente proposta nei gradi di merito.
- La domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. deve essere proposta nei termini e con le forme processuali consentite; non è ammissibile introdurla tardivamente, né in sede di rinvio quando il thema decidendum è chiuso.
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato dal perimetro tracciato dalla Cassazione rescindente e non può decidere su questioni o domande non devolute o non ritualmente introdotte.
- Ai fini della ripetizione di somme versate in esecuzione di un accordo, il presupposto decisivo è l'esistenza di un valido titolo restitutorio, che non può essere surrogato da mere allegazioni di inadempimento o da domande formulate solo in modo implicito o generico.
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