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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33162/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello di Riscossione contro la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente su intimazione di pagamento, cartella e avviso di accertamento TARSU 2011 (importo € 7.905,87). Il ricorso per Cassazione deduceva: (i) errata dichiarazione di mancata costituzione in appello nonostante deposito via raccomandata (violazione art. 23 e 54 d.lgs. 546/1992 e norme processuali); (ii) carenza di legittimazione processuale dell'agente della riscossione per mancata produzione della deliberazione assembleare che conferisse poteri al direttore generale; (iii) effetto del giudicato esterno (annullamento della cartella in sentenza divenuta irrevocabile) anche nei confronti dell'ente impositore; (iv) irregolarità della notifica della cartella per coinvolgimento di soggetti privi di adeguata abilitazione (notifiche tramite operatori postali privati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (contestazione della mancata costituzione) per essere stato prospettato senza indicare il concreto pregiudizio subito e perché l'eccezione di giudicato esterno, pur opponibile in Cassazione, doveva essere sollevata nel corso del giudizio di appello (termine di chiusura della fase istruttoria/deliberazione). Quanto agli altri motivi, la Corte li ha ritenuti infondati: (a) la costituzione per posta delle parti nel processo tributario è ammissibile e la mera indicazione di contumacia non è sufficiente senza prova del pregiudizio; (b) la mancata produzione della deliberazione assembleare non priva automaticamente l'agente di legittimazione processuale, essendo atto interno ed essendo onere della controparte dimostrare le carenze; (c) il giudicato tra contribuente e agente della riscossione ha efficacia anche verso l'ente impositore solo se la sentenza è divenuta irrevocabile e non è stato proposto appello; (d) le notifiche eseguite tramite operatori postali privati abilitati risultano in linea di massima valide e le eventuali carenze sono casi residuali. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (importi liquidati: € 200,00 esborsi e € 2.000,00 compensi più accessori e forfettario 15%), e ordine di distrazione a favore del difensore della controricorrente. Inoltre richiamato l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato ai sensi art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato ... ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

    Consente il deposito a mezzo posta del ricorso e dei relativi documenti; la Corte sottolinea la ragione di parità tra parti e la necessità di interpretare le norme processuali tributarie in modo da evitare discriminazioni tra modalità di deposito.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 54

    Riguardano modalità di costituzione delle parti e rappresentanza in giudizio nel processo tributario. La Corte evidenzia l'irrazionalità di trattare diversamente la costituzione dell'appellante e della parte intimata e interpreta le norme in senso favorevole alla semplificazione e parità processuale.

  • Codice di procedura civile, artt. 100, 101, 112, 115, 324

    Richiamati rispetto ai profili relativi alla rappresentanza, produzione di documenti e prova della titolarità dei poteri di rappresentanza; la Corte conferma che l'allegazione della qualità deve essere fornita da chi agisce e che limitazioni di poteri interni non sono opponibili da terzi se non in presenza di dolo.

  • Codice di procedura civile, art. 2909

    Riferito al principio che il giudicato produce effetti e limiti della relatività delle sentenze; la Corte chiarisce che il giudicato tra contribuente e agente della riscossione è efficace anche verso l'ente impositore solo se irrevocabile.

  • Codice di procedura civile, art. 394, n. 5

    Norma sui mezzi di impugnazione revocatoria; la Corte ricorda che l'erronea declaratoria di contumacia non costituisce automaticamente vizio revocatorio se non dimostrato il pregiudizio.

  • d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4

    Regola le notifiche tramite operatori postali; la Corte afferma che le notifiche tramite operatori postali privati abilitati sono nella pratica valide e le ipotesi di inesistenza della notificazione sono residue.

  • d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58

    Richiamato per il quadro normativo sulle modalità di notifica e liberalizzazione dell'uso di operatori postali privati; conferma la validità delle notifiche effettuate con operatori dotati di titolo abilitativo.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Richiamati a sostegno dei principi di tutela del diritto di difesa, contraddittorio e giusto processo; la Corte richiede che lamentato pregiudizio sia concretamente provato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Norma sul contributo unificato; la Corte segnala l'eventuale obbligo integrativo per la ricorrente.

Massime di principio

  • La costituzione in giudizio nel processo tributario tramite invio postale è ammessa; tuttavia, se si lamenta la mancata costituzione in appello, la parte deve provare non solo la ricezione/documentazione ma anche il concreto pregiudizio subito dalla dichiarazione di contumacia per far valere l'errore in Cassazione.
  • L'eccezione di giudicato esterno può essere proposta anche in sede di legittimità ma, se la sentenza definitiva si è formata prima della deliberazione in grado d'appello, l'eccezione doveva essere sollevata tempestivamente nel corso dell'appello (al più tardi all'udienza di discussione).
  • Le limitazioni interne ai poteri degli organi sociali (es. deliberazioni assembleari che limitano poteri di rappresentanza) sono atto interno: chi contesta la legittimazione processuale deve allegare e provare la carenza, e in linea di principio non sono opponibili ai terzi se non dimostrato il dolo o l'intento di trarre in inganno.
  • Il giudicato tra contribuente e agente della riscossione ha efficacia anche nei confronti dell'ente impositore solo se la sentenza è divenuta irrevocabile; la proposizione dell'appello da parte dell'agente della riscossione impedisce la formazione dell'irreversibilità degli effetti rispetto all'ente.
  • Le notifiche eseguite tramite operatori postali privati dotati di titolo abilitativo sono generalmente valide; per contestarne l'esistenza occorre provare circostanze eccezionali che rendano la notificazione inesistente.
  • Per difendere efficacemente le proprie posizioni in contenziosi tributari, è consigliabile: (a) sollevare tempestivamente in appello eventuali eccezioni di giudicato esterno; (b) documentare sempre il deposito/trasmissione degli atti (ricevute, tracciamento); (c) se si contesta la legittimazione dell'agente della riscossione, produrre elementi probatori specifici e non limitarsi a generiche deduzioni; (d) indicare concretamente il pregiudizio subito se si censura la mancata costituzione della controparte.

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