Cassazione Civile, Ordinanza n. 17480/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore per far dichiarare inefficace nei suoi confronti un'operazione di compravendita immobiliare articolata in preliminare e definitivo. Il bene era stato promesso in vendita e poi trasferito a un soggetto subentrato all'originaria promissaria acquirente; la Corte d'appello aveva ritenuto sussistenti gli indici della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie in capo all'acquirente subentrante, valorizzando la costituzione recente della società, l'assenza di una reale strategia economica e la mancata prova del trasferimento effettivo del prezzo alla venditrice. Nel ricorso per cassazione la società ha censurato la decisione sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato i fatti storici, riferendosi a più immobili mentre la vendita riguardava un solo bene, in realtà un rudere da ristrutturare, e avrebbe altresì dato rilievo a una pretesa restituzione del prezzo alla venditrice, circostanza contestata. La censura mirava quindi a mettere in discussione il ragionamento presuntivo del giudice di merito e la ricostruzione del fatto, nonché la corretta individuazione del momento rilevante per l'eventus damni e per l'elemento soggettivo nell'azione revocatoria, specie nel caso di preliminare seguito da definitivo e di cessione/subentro della parte acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che, nell'azione revocatoria ordinaria avente a oggetto una vendita immobiliare preceduta da preliminare, l'eventus damni va valutato al momento del contratto definitivo, mentre la consapevolezza del pregiudizio o la dolosa preordinazione del terzo acquirente va apprezzata al momento del preliminare. Ha inoltre precisato che, nel contratto per persona da nominare, il soggetto rilevante ai fini della mala fede è il nominato accettante, con applicazione della disciplina della rappresentanza volontaria. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse attenuta a tali principi e che i motivi del ricorso si risolvessero in una diversa lettura delle risultanze di fatto e del ragionamento presuntivo, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione delle ulteriori sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96 c.p.c. e dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Nell'azione revocatoria ordinaria il profilo soggettivo del terzo va valutato in relazione al momento in cui si perfeziona l'assetto negoziale rilevante secondo i principi richiamati dalla Corte; la norma tutela la garanzia patrimoniale dei creditori contro atti dispositivi pregiudizievoli.
Nel contratto per persona da nominare, gli effetti della dichiarazione di nomina si producono in favore del nominato, che subentra nei diritti e negli obblighi dal momento della stipula del contratto.
In caso di rappresentanza volontaria, la mala fede o conoscenza di determinate circostanze imputabile al rappresentato prevale sulla buona fede del rappresentante; il giudizio sulla consapevolezza del pregiudizio va riferito al nominato accettante.
Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per sostituire una diversa ricostruzione inferenziale alle presunzioni valorizzate dal giudice di merito, salvo violazione dei paradigmi logici e giuridici delle presunzioni semplici.
La doglianza che mira solo a una diversa ricostruzione dei fatti non integra una vera censura di falsa applicazione di legge, ma tende a un riesame del merito precluso in cassazione.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal codice di rito.
La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis legittima la condanna per responsabilità aggravata e l'ulteriore somma prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria relativa a una vendita immobiliare strutturata in preliminare e definitivo, l'eventus damni va verificato con riguardo al momento del definitivo, perché solo allora si realizza l'effetto dispositivo pregiudizievole per la garanzia patrimoniale dei creditori.
- L'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, quando il bene è già stato promesso in vendita, va apprezzato al momento del preliminare, poiché è in quel momento che deve essere bilanciata la tutela dei creditori con l'affidamento del terzo nella scelta negoziale assunta.
- Nel contratto per persona da nominare, ai fini della revocatoria e della valutazione della mala fede, assume rilievo il nominato accettante e non l'originario stipulante, secondo la disciplina della rappresentanza volontaria.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti o del ragionamento presuntivo; occorre dedurre una reale violazione dei criteri legali delle presunzioni o del paradigma normativo denunciato.
- Il travisamento dei fatti, se prospettato come mera diversa ricostruzione del materiale probatorio, non integra di per sé un vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c. n. 3, ma tende a sollecitare un riesame del merito precluso alla Corte di cassazione.
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