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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13609/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda revocatoria ordinaria proposta da alcune eredi di un creditore nei confronti degli eredi di un debitore originario, per ottenere l’inefficacia di un atto di donazione con cui la moglie del debitore, divenuta debitrice principale in forza della pronuncia di merito, aveva trasferito ai figli tutti i propri beni immobili. Le attrici sostenevano che tale donazione fosse stata compiuta quando il credito era già sorto o comunque durante la pendenza della lite, e che fosse finalizzata a sottrarre il patrimonio all’azione esecutiva. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d’appello aveva confermato l’inefficacia dell’atto, osservando che la donazione travolgeva anche la divisione contenuta nello stesso rogito. Con il ricorso per cassazione l’erede donatario censurava la decisione per violazione degli artt. 2901 c.c. e 112 c.p.c., lamentando che l’eventuale inefficacia dell’atto avrebbe dovuto essere limitata alla sola quota da lui ricevuta in donazione, senza coinvolgere le altre quote attribuite agli altri condividenti, e che la corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi correttamente sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non individuava una vera omissione di pronuncia, poiché la corte d’appello aveva invece esaminato la censura; inoltre la doglianza si risolveva nella riproposizione della tesi già svolta in appello, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2901 c.c., la Corte ha osservato che il ricorrente pretendeva una precisazione non pertinente rispetto all’oggetto del giudizio, che riguardava esclusivamente l’atto di donazione posto in essere dalla debitore e i suoi effetti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura per violazione di legge deve individuare specificamente la norma asseritamente violata e il modo in cui la decisione se ne sarebbe discostata; non è sufficiente riproporre genericamente la doglianza di merito.

  • art. 2901 c.c.

    l’azione revocatoria riguarda gli effetti dell’atto dispositivo pregiudizievole rispetto alla garanzia patrimoniale del creditore; nel caso concreto il giudizio doveva investire gli effetti della donazione impugnata, non una diversa e ulteriore delimitazione estranea al petitum.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia richiede la mancata decisione su un motivo o domanda effettivamente devoluti, non essendo configurabile quando la censura sia stata comunque esaminata e disattesa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma richiamata per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre la censura già svolta in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha effettivamente esaminato il motivo di gravame, ancorché lo abbia respinto con motivazione non condivisa dalla parte.
  • La denuncia di violazione di legge deve indicare in modo specifico la norma asseritamente violata e l’errore di sussunzione; non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura del fatto o del contenuto del provvedimento.
  • Nell’azione revocatoria l’oggetto dell’accertamento resta circoscritto all’atto dispositivo pregiudizievole impugnato e ai suoi effetti, senza che sia consentito estendere la censura a profili estranei al petitum dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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