Cassazione Civile, Sentenza n. 401/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva respinto il reclamo di Stirlani avverso il rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per impugnativa di licenziamento, per intervenuta decadenza. La questione centrale è stata l'esclusione, da parte della Corte territoriale, della produzione in sede di reclamo del retro della ricevuta di consegna di una raccomandata (documento idoneo a comprovare l'invio della richiesta di tentativo di conciliazione), ritenendola inammissibile per tardività senza motivare sull'eventuale indispensabilità del documento ai fini della decisione, nonostante la norma (art. 1, comma 59, l. n. 92/2012) consenta l'ammissione di nuovi documenti se il collegio li ritiene indispensabili o la parte dimostri l'impossibilità di presentarli in primo grado per cause non a essa imputabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la valutazione della Corte d'Appello che aveva escluso l'ammissione del retro della ricevuta senza esprimersi sulla indispensabilità del documento. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice indicato per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato: il documento nuovo può essere acquisito anche in sede di reclamo se è "indispensabile" alla decisione, inteso come idoneo a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale operata dalla pronuncia gravata. La Corte del rinvio dovrà altresì decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 59, legge n. 92/2012
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile
La Corte interprete la norma nel senso che il collegio ha il potere, anche d'ufficio, di ammettere nuovi documenti quando li ritenga "indispensabili" alla decisione; il concetto di indispensabilità è inteso come prova capace di eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, indipendentemente da eventuali negligenze o preclusioni del primo grado
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, [...], salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa
La norma è sovrapponibile all'art. 1, comma 59 l. 92/2012; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice d'appello può acquisire d'ufficio prove nuove se indispensabili per la decisione, in conformità al principio della ricerca della verità materiale
art. 6, comma 2, legge n. 604/1966
Richiamato in relazione alla decadenza dall'impugnare il licenziamento: la mancata prova della consegna della richiesta di tentativo di conciliazione determina il differimento del termine utile per il deposito del ricorso e può implicare la decadenza prevista da tale norma
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai poteri discrezionali del giudice in ordine all'assunzione e ammissione dei mezzi di prova; la Corte ha valutato l'erronea applicazione in concreto di tali disposizioni da parte della Corte territoriale
art. 345, comma 3, c.p.c. (testo anteriore alle modifiche del 2012)
salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa
Richiamato storicamente per evidenziare la continuità interpretativa sul concetto di "indispensabilità" nei vari riti e gradi di giudizio
art. 134 c.p.c. e art. 111 Cost.
Richiamati in relazione al principio del giusto processo e all'obbligo del giudice di motivare l'esercizio dei poteri istruttori ai sensi della legge
Massime di principio
- In sede di reclamo per l'impugnativa di licenziamento (rito ex l. 92/2012) il collegio può ammettere nuovi documenti anche d'ufficio se li ritiene "indispensabili" alla decisione
- Il concetto di "indispensabilità" va inteso come idoneità del documento a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale contenuta nella pronuncia impugnata, smentendola o confermandola senza margini di dubbio
- La preclusione o la decadenza procedurale del primo grado non escludono automaticamente la possibilità di acquisire prove nuove in appello/reclamo quando tali prove siano indispensabili
- Il giudice che intende non far ricorso ai poteri istruttori o che esclude l'ammissione di documenti deve motivare specificamente tale scelta, facendo riferimento all'indispensabilità e alle ragioni di esclusione, in ossequio al dovere di motivazione e al principio del giusto processo
- In situazioni analoghe, la parte interessata dovrebbe comunque documentare tempestivamente (in primo grado) la prova della notifica/consegna; tuttavia, se produce tardivamente un documento che appare decisivo, il giudice d'appello/dei reclami deve valutare la sua indispensabilità prima di dichiararne l'inammissibilità per tardività
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