Cassazione Civile, Sentenza n. 404/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla declaratoria di decadenza dell'impugnativa del licenziamento intimato da C.A.I. Spa in data 31 ottobre 2014. Il lavoratore aveva attivato il tentativo di conciliazione e/o impugnato il licenziamento solamente nei confronti di Alitalia S.A.I. Spa (cessionaria), mentre non aveva esperito né il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. né depositato il ricorso giudiziale nei confronti del reale intimante (C.A.I. Spa) nel termine di 180 giorni previsto dall'art. 6 l. n. 604/1966 (come modificato dalle successive leggi). Lamentava la violazione dell'art. 6 l. n. 604/1966 in relazione all'art. 2112 c.c., sostenendo che, essendo intervenuta la cessione aziendale, la impugnativa poteva essere proposta nei confronti del cessionario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato la decadenza del lavoratore per non aver impugnato nei termini il licenziamento nei confronti del soggetto che aveva effettivamente intimato il recesso (C.A.I. Spa). La Corte ha ritenuto che, trattandosi di licenziamento intervenuto prima della cessione, l'effetto estintivo del recesso si realizza al momento della ricezione e che la disciplina di continuità ex art. 2112 c.c. può operare solo se venga successivamente pronunciata una sentenza che disponga la reintegrazione; pertanto, fino a tale pronuncia, non si poteva far valere la successione del rapporto in capo al cessionario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna controricorrente (e dispone l'ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002, art.13).
Norme richiamate
art. 6, legge n. 604 del 1966
Disciplina i termini di impugnazione del licenziamento (decadenza), collegando la fase stragiudiziale (tentativo di conciliazione) a quella giudiziale; la mancata attivazione del tentativo o del ricorso nei termini determina la decadenza.
art. 2112 c.c.
"ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento"
Stabilisce la continuità dei rapporti di lavoro in capo al cessionario; tuttavia questa continuità presuppone la vigenza del rapporto al momento del trasferimento e opera in modo pieno quando una sentenza disponga la reintegrazione del rapporto. Se il licenziamento ha già estinto il rapporto prima della cessione, l'art. 2112 non opera automaticamente a vantaggio del lavoratore salvo la pronuncia reintegratoria.
art. 32, comma 1, legge n. 183 del 2010
Richiamato come intervento normativo che ha inciso sul regime dei termini di impugnazione dei licenziamenti, nell'ambito del quadro evolutivo della disciplina dell'art. 6 l. n. 604/1966.
art. 1, comma 38, legge n. 92 del 2012
Ulteriore modifica normativa relativa ai termini e alle condizioni di impugnazione del licenziamento; parte della cornice normativa che ha introdotto meccanismi di decadenza collegando tentativo di conciliazione e ricorso giudiziale.
art. 410 c.p.c.
Regola il tentativo obbligatorio di conciliazione (procedura stragiudiziale) come alternativa al deposito del ricorso giudiziale per l'impugnazione del licenziamento; il suo mancato esperimento, ove richiesto, incide sulla decadenza.
art. 13, comma 1-quater e 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norme sul contributo unificato: la Corte richiama l'obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina vigente.
Massime di principio
- Se il licenziamento è stato intimato e comunicato al lavoratore prima del trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del recesso si realizza al momento della ricezione e le regole di continuità dell'art. 2112 c.c. non operano automaticamente a favore del lavoratore fino a che non intervenga una pronuncia che disponga la reintegrazione.
- In caso di licenziamento ante cessione, per evitare la decadenza prevista dall'art. 6 l. n. 604/1966 (come modificato), il lavoratore deve esperire, nei termini, il tentativo di conciliazione o depositare il ricorso giudiziale nei confronti del soggetto che ha intimato il licenziamento; promuovere la conciliazione solo nei confronti del cessionario non interrompe i termini se il cedente è il reale intimante.
- L'art. 2112 c.c. tutela la continuità dei rapporti solo se il rapporto esiste al momento del trasferimento o se una sentenza ne dispone la reintegrazione; pertanto, ottenere una pronuncia reintegratoria è la via per trasferire il rapporto al cessionario dopo che il cedente aveva intimato il licenziamento.
- Se dal licenziamento deriva solo una tutela meramente indennitaria o se il licenziamento è con preavviso esecutivo, il rapporto si considera risolto e non si trasferisce al cessionario, salvo diverso esito giudiziale reintegratorio.
- Pratica consigliata: verificare tempestivamente chi è l'effettivo intimante del licenziamento e attivare entro i termini previsti il tentativo di conciliazione o il ricorso giudiziale verso quel soggetto; in caso di cessione intervenuta tra invio e ricezione del licenziamento, valutare con urgenza la strategia processuale volta ad ottenere tutela reintegratoria.
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