Cassazione Civile, Sentenza n. 380/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva confermato il licenziamento disciplinare intimato a Marco Tubetti. L'impugnazione sosteneva, in sintesi: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 35 Cost., violazioni dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) e delle norme del CCNL/CCRL (artt. 16, 19 e 20 del CCRL per il personale regionale non dirigente 1998/2001), nonché di norme del codice civile (artt. 1175, 1375 e 2116 c.c.) e dell'art. 12 preleggi. Le censure riguardavano in particolare: tardività della contestazione disciplinare, presunta acquiescenza/tolleranza dell'ente per comportamenti precedenti (quindi mancanza di tempestività e di addebito), la sussistenza di una pregiudiziale penale tale da incidere sul procedimento disciplinare e la non proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta contestata (anche alla luce di eventuali trattamenti differenti riservati ad altri dipendenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato in modo adeguato e logico: la conoscenza dei fatti da parte dell'ente è stata fatta risalire alla notifica dell'ordinanza cautelare del GIP (quindi la contestazione è stata tempestiva), non è risultato assolto dall'istante l'onere di provare l'acquiescenza dell'ente alle condotte inadempienti, la rilevanza disciplinare delle condotte è stata mantenuta in quanto violative di norme regolamentari nonostante l'esecuzione dei compiti, gli addebiti risultavano provati almeno in parte nella loro consistenza materiale e sussisteva l'elemento psicologico; la sanzione è stata ritenuta proporzionata e la diversità di trattamento rispetto ad altri dipendenti irrilevante nei termini prospettati dal ricorrente. Sono state condannate le spese di giudizio del ricorrente (e liquidati importi: euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge). La Corte ha inoltre dato atto della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Costituzione, art. 3
Invocato dal ricorrente per contestare presunti profili di discriminazione o disparità di trattamento nella sanzione; la Corte non ha ritenuto integrata violazione dell'art. 3 alla luce della motivazione sulla proporzionalità della sanzione e sull'assenza di prova dell'acquiescenza dell'ente.
Costituzione, art. 35
Richiamato in relazione alla tutela del lavoro; la Corte non ha ravvisato violazione del diritto al lavoro nella legittimità del licenziamento disciplinare così motivato.
L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7
Invocato dal ricorrente nell'ambito delle garanzie disciplinari; la Corte ha ritenuto che le garanzie e i termini siano stati rispettati, con la contestazione ritenuta tempestiva.
CCRL per il personale regionale non dirigente (quadriennio 1998/2001), artt. 16, 19, 20
Richiamati per profili procedurali e sanzionatori in materia disciplinare; la Corte territoriale ha valutato la congruità e legittimità dell'iter disciplinare e della sanzione senza riscontrare violazioni tali da annullare il provvedimento.
Codice Civile, artt. 1175, 1375, 2116
Articoli evocati dal ricorrente per dedurre obblighi di diligenza e sospensione/rapporti contrattuali; la Corte non ha ritenuto che tali riferimenti determinassero l'illegittimità del licenziamento o la necessità di sospendere il procedimento disciplinare in presenza del procedimento penale.
Art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente nell'argomentazione; la Corte non ha dato rilievo a detta norma in modo da mutare l'esito della valutazione disciplinare, confermando la correttezza dell'iter e della sanzione.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. n. 176/2020)
Richiamato dalla Procura Generale nelle conclusioni per sostenere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; la Corte ha comunque deciso nel merito rigettando il ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato nella parte dispositiva per attestare l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La tempestività della contestazione disciplinare si valuta rispetto al momento in cui il datore di lavoro ha effettiva conoscenza dei fatti: la notifica di atti giudiziari può far decorrere tale conoscenza.
- L'onere di provare l'acquiescenza o la tolleranza dell'ente rispetto a condotte precedenti grava sul lavoratore che l'invoca; la mera inerzia non è automaticamente prova di tolleranza.
- La sussistenza della rilevanza disciplinare non viene meno automaticamente per il fatto che il dipendente abbia eseguito compiti assegnati: ciò che conta è la violazione di norme regolamentari o di obblighi connessi alla posizione.
- La presenza di un procedimento penale non determina di per sé l'obbligo di sospendere il procedimento disciplinare, salvo specifiche previsioni o incidenza effettiva della prova penale sui fatti disciplinari.
- La proporzionalità della sanzione è valutata in relazione alla gravità oggettiva e all'elemento soggettivo (dolo/colpa) emerso dall'istruttoria; differenze di trattamento con altri dipendenti vanno provate come discriminatorie per incidere sull'esito.
- In contestazioni disciplinari complesse il giudice analizza metodo, tempistica e oneri probatori: motivazioni dettagliate e coerenti dell'ente sui tempi di conoscenza e sull'accertamento della responsabilità sono decisive.
- Chi impugna in Cassazione deve dimostrare vizi di diritto o di logica della motivazione; mere riproposizioni di fatti già valutati e motivazione congrua in grado di reggere l'appello sono difficili da ribaltare.
- Il soccombente in Cassazione può essere condannato alle spese e a contributi amministrativi anche in misura forfettaria; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso.
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