Cassazione Civile, Ordinanza n. 05019/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista, destinatario di cartelle di pagamento emesse a seguito di iscrizione a ruolo per il visto di conformità ritenuto infedele apposto su dichiarazioni Modello 730/2015, ha impugnato la sentenza di appello che aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio e respinto i suoi appelli incidentali. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione del favor rei e della disciplina sopravvenuta dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, sostenendo che la sanzione dovesse essere limitata al 30% della maggiore imposta riscontrata e non comprendere imposta e interessi; dall'altro lato, la violazione delle regole sulla competenza, sostenendo che l'iscrizione a ruolo e la contestazione delle violazioni avrebbero dovuto essere curate dalla direzione regionale dell'Agenzia competente per il domicilio fiscale del trasgressore, cioè del professionista, e non dalla direzione provinciale che aveva formato il ruolo. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo potenzialmente assorbente, e lo ha accolto alla luce di un orientamento già formatosi in casi identici tra le stesse parti, secondo cui la competenza dell'atto è funzionale e inderogabile e la sua violazione comporta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella. Il primo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi del professionista e quindi annullando la pretesa iscritta a ruolo e le cartelle impugnate. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per la formazione recente di un orientamento di legittimità sul punto.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo formale delle dichiarazioni dei contribuenti assistiti
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
previgente disciplina della responsabilità del soggetto che appone il visto infedele, avente anche funzione punitiva e collegata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
attribuisce la competenza a contestare le violazioni e a irrogare le sanzioni alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; la competenza è funzionale e non derogabile
art. 12 Preleggi
invocato dal ricorrente per il principio del favor rei e dell'applicazione della disciplina più favorevole
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole nel tempo
art. 7 CEDU
invocato dal ricorrente in relazione ai principi di legalità in materia sanzionatoria
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente
art. 23 Cost.
richiamato dal ricorrente
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione
art. 15 Preleggi
richiamato dal ricorrente in relazione al criterio di successione delle leggi nel tempo
indicato come fonte della modifica dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997
legge di conversione, con modifiche, del d.l. n. 4/2019, richiamata quale ius superveniens più favorevole
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce espressamente a un ufficio periferico determinato la competenza a contestare una violazione e a iscrivere a ruolo le somme conseguenti, tale competenza è funzionale e inderogabile; l'atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo e può essere annullato.
- Nelle ipotesi di visto di conformità infedele disciplinate dall'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, la responsabilità del professionista ha anche funzione punitiva e la pretesa deve essere esercitata nel rispetto dell'ufficio territorialmente/funzionalmente competente individuato dalla norma.
- Se il vizio di incompetenza dell'atto presupposto rende invalida a monte l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, la censura relativa alla misura della sanzione sopravvenuta può restare assorbita.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l'originaria impugnazione contro l'atto amministrativo tributario.
- La novità della questione e la formazione recente di un orientamento giurisprudenziale consolidato possono giustificare la compensazione integrale delle spese di merito e di legittimità.
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