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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06395/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un operaio specializzato, originariamente assunto a tempo determinato presso la Regione Puglia e poi transitato alle dipendenze dell'ARIF Puglia a tempo indeterminato, che chiedeva il riconoscimento del superiore inquadramento nel V livello del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, sostenendo di aver svolto mansioni di carpentiere in ferro e di aver maturato il diritto alla promozione automatica dopo quaranta giorni di adibizione a mansioni superiori. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile il contratto collettivo privatistico e valorizzando lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori. L'ente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte territoriale aveva motivato per relationem richiamando precedenti e la decisione di primo grado senza riportarne il contenuto; 2) violazione della normativa regionale, dell'art. 2103 c.c., dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e della contrattazione collettiva, perché il lavoratore sarebbe stato erroneamente qualificato come personale assunto a termine e poi stabilizzato, mentre sarebbe rientrato nel personale di ruolo o a tempo indeterminato transitato all'ARIF, con conseguente mantenimento del regime pubblicistico; inoltre, anche ove applicabile il regime privatistico, lo svolgimento di mansioni superiori non avrebbe consentito l'acquisizione definitiva della qualifica superiore; 3) omesso esame e violazione delle norme sulle prove e sull'art. 2103 c.c., per l'asserita inammissibilità e inattendibilità della prova testimoniale resa da colleghi coinvolti in contenziosi analoghi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo osservando che, comunque fosse qualificato il rapporto, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori dà solo diritto alle differenze retributive e non al superiore inquadramento, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché accerti correttamente il regime giuridico del rapporto e, se del caso, valuti le sole differenze retributive sulla base della prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori per l'intero periodo rivendicato.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso per cassazione, ha accolto il secondo motivo perché il superiore inquadramento non può conseguire allo svolgimento di fatto di mansioni superiori nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato o, a maggior ragione, in regime pubblicistico, e ha assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In sede di rinvio dovrà essere accertata compiutamente la concreta situazione fattuale e il corretto regime applicabile al rapporto, restando escluso che la contrattazione collettiva privatistica possa fondare l'acquisizione definitiva della qualifica superiore; eventuali differenze retributive potranno essere riconosciute solo in base alla prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori per l'intero periodo oggetto di domanda.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione per relationem e al rinvio alle motivazioni di precedenti pronunce

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio di motivazione

  • art. 12 l. Regione Puglia n. 3/2010

    norma regionale di istituzione dell'ARIF e di disciplina del personale, rilevante per individuare il regime giuridico del rapporto

  • art. 2103 c.c.

    la Corte afferma che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non comporta acquisizione definitiva della qualifica superiore, ma solo effetti retributivi nei limiti consentiti dal regime applicabile

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    rende applicabile al rapporto di lavoro pubblico privatizzato la regola per cui le mansioni superiori non determinano il passaggio definitivo alla qualifica superiore

  • CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria del 7.12.2010

    non può derogare, ove il rapporto resti nell'alveo pubblico privatizzato o pubblicistico, alla disciplina legale sulle mansioni superiori

  • Contratto Integrativo Regionale Puglia del 5.10.2009

    richiamato come fonte collettiva invocata per il superiore inquadramento e per la disciplina delle mansioni

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come possibile disciplina del transito del personale con mantenimento del regime pubblicistico

  • art. 8 CCNL di categoria

    invocato insieme ad altre disposizioni per contestare la prova e il diritto azionato

  • art. 49 CCNL di categoria

    invocato insieme ad altre disposizioni per contestare la prova e il diritto azionato

  • art. 11 del Contratto Integrativo Regionale

    richiamato in relazione alla prova testimoniale e alla disciplina contrattuale applicabile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova circa lo svolgimento delle mansioni superiori e la loro durata

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico privatizzato, anche quando il rapporto sia regolato da un contratto collettivo di diritto privato, continuano ad applicarsi le regole generali del d.lgs. 165/2001, salvo espressa e specifica deroga legislativa.
  • Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori dà diritto alle corrispondenti differenze retributive per il periodo effettivo di svolgimento, ma non comporta l'acquisizione automatica e definitiva della qualifica o del livello superiore.
  • Se il rapporto resta soggetto al regime pubblicistico, è comunque esclusa la promozione automatica per effetto dell'adibizione a mansioni superiori.
  • Ai fini del riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori, il lavoratore deve allegare e provare l'effettivo svolgimento delle mansioni rivendicate per l'intero periodo cui la pretesa si riferisce; non basta la prova limitata al periodo necessario alla maturazione prevista dal contratto collettivo per l'inquadramento superiore.
  • La motivazione per relationem è legittima quando la sentenza d'appello dia comunque conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della decisione e delle censure proposte, consentendo il controllo della ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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