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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30569/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore pubblico)

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato e vinto un concorso per dirigente scolastico indetto nel 2017, risultando utilmente collocato in graduatoria. Dopo la conclusione della procedura concorsuale, contestava l'assegnazione della sede di servizio, sostenendo che, in quanto invalido al 67%, gli spettasse la precedenza ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992 nella scelta della sede più vicina al domicilio, e quindi una destinazione in Puglia anziché in Molise. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda; in appello la Corte territoriale aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza e l'erronea individuazione della giurisdizione, sostenendo che la lite riguardava non la fase concorsuale, ma la fase successiva di gestione del rapporto di lavoro e la disapplicazione della clausola del bando che limitava l'assegnazione alle Regioni. Con il secondo motivo censurava la compensazione delle spese di lite per i due gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato sotto il profilo della giurisdizione. Ha affermato che la controversia, riguardando la fase successiva all'approvazione della graduatoria e l'assegnazione della sede di lavoro al vincitore del concorso, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, dopo l'esaurimento della procedura concorsuale e la stipula del contratto di lavoro, il diritto alla scelta della sede più vicina al domicilio ex art. 21 l. n. 104/1992 è un diritto che si colloca nella fase del rapporto di lavoro e non nella procedura concorsuale. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rinviato la causa ad altro giudice per l'ulteriore esame. Il secondo motivo, relativo alle spese, è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 21 l. n. 104/1992

    Riconosce, nella fase successiva all'assunzione, un diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio del lavoratore disabile, diritto azionabile davanti al giudice ordinario.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce in via generale al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici contrattualizzati; la residua giurisdizione amministrativa ex comma 4 ha portata eccezionale e limitata alla fase concorsuale.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    La perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo opera solo in via eccezionale e non quando la domanda investe la fase successiva al concorso, relativa all'assegnazione della sede e alla stipula del contratto.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte rileva che il motivo era stato formalmente ricondotto a numeri non perfettamente corretti, ma la sostanza delle censure era chiaramente diretta a contestare la giurisdizione.

  • art. 366 c.p.c.

    L'onere di specificità del ricorso non richiede una formale e rigorosa indicazione della rubrica dell'art. 360, se dal motivo emergono chiaramente le ragioni di censura e la decisione richiesta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per dare continuità alla motivazione delle Sezioni Unite già formatasi sul punto.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Il secondo motivo denunciava l'erronea compensazione delle spese, ma la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo principale.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'assegnazione della sede di lavoro del vincitore di un concorso pubblico, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando la domanda investe una fase successiva all'esaurimento della procedura concorsuale e riguarda diritti sorti con l'assunzione al lavoro.
  • La giurisdizione amministrativa residuale in materia di pubblico impiego contrattualizzato è eccezionale e non si estende alle domande che non contestano lo svolgimento del concorso o l'atto finale di approvazione della graduatoria.
  • Il diritto di precedenza nella scelta della sede previsto dalla normativa sui disabili può essere fatto valere nella fase di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, con eventuale disapplicazione delle clausole del bando contrastanti con la legge.
  • Nel giudizio di cassazione, un motivo deve essere letto per la sua sostanza: la mancanza di una perfetta qualificazione formale del vizio non impedisce l'esame se le ragioni della doglianza e il tipo di decisione richiesta sono chiaramente individuabili.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza su una questione pregiudiziale, il motivo relativo alle spese resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneMansioni pubblico impiego
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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