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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30377/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il rimborso di anticipazioni erogate in relazione a cambiali e ricevute bancarie, con opposizione proposta dalla società debitrice e dai suoi fideiussori. In appello i soli fideiussori hanno lamentato: 1) l'erroneo rigetto, per tardività, dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per asserita contrarietà alla normativa antitrust, deducendo che la garanzia fosse conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia; 2) l'erroneo accoglimento della domanda della banca per mancanza di prova del credito, sostenendo che la banca non avesse dimostrato l'effettiva anticipazione delle somme portate dai titoli, essendo insufficienti cambiali, ricevute bancarie e distinte di presentazione effetti, e che sarebbero stati necessari il contratto di affidamento e la documentazione completa dei conti di appoggio. In Cassazione il motivo unico ha denunciato violazione degli artt. 2697, 1858 e 1853 c.c., insistendo sul difetto di prova dell'avvenuta anticipazione e sull'inidoneità dei documenti prodotti a dimostrare il credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, quindi, inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che le doglianze non rispettassero gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., poiché non erano adeguatamente indicati il perimetro delle contestazioni nel giudizio di merito, le censure formulate in appello e i documenti richiamati, con trascrizione o riassunto del loro contenuto, indicazione della fase di produzione e del fascicolo. Ha inoltre affermato che la censura ex art. 2697 c.c. era inconferente, perché la violazione della norma è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova o violato regole legali sull'interpretazione della prova, non quando si contesti la valutazione in concreto del materiale probatorio. È stata considerata inammissibile anche la denuncia degli artt. 1858 e 1853 c.c. per difetto di adeguata illustrazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può trasformarsi in un riesame del merito o della valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi, a pena di inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Ogni motivo deve esporre in modo puntuale le ragioni della censura e le argomentazioni che giustificano la cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Quando il ricorso si fonda su documenti, essi devono essere specificamente indicati, trascritti o riassunti, con indicazione della fase processuale e del fascicolo di produzione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello onerato, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 1858 c.c.

    La doglianza relativa a tale norma è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica illustrazione.

  • art. 1853 c.c.

    La doglianza relativa a tale norma è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica illustrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

  • art. 1858 c.c.

    Norma richiamata nel motivo, ma non esaminata nel merito per inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi fonda la censura su documenti ha l'onere di indicarli in modo preciso, trascrivendoli o riassumendoli, specificando in quale fase siano stati prodotti e in quale fascicolo si trovino; la mancanza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si allega un errore nella distribuzione dell'onere probatorio o nell'applicazione di regole legali di prova; non è invece idonea a veicolare una mera critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o della sufficienza della prova.
  • Ogni motivo di ricorso deve contenere una specifica e autonoma illustrazione delle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe errata, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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