Cassazione Civile, Ordinanza n. 05421/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi di una società per l’anno 2009, concluso con il disconoscimento di un’eccedenza d’imposta riportata dall’anno precedente e con la successiva notificazione di una cartella di pagamento alla società incorporante. La cartella veniva impugnata e, dopo la soccombenza in primo grado, annullata dalla CTR sul rilievo che la pretesa avrebbe richiesto un avviso di accertamento, che la cartella fosse carente di motivazione e che non fosse stato inviato un valido avviso bonario. In pendenza del giudizio di cassazione, la società contribuente presentava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018; l’Ufficio la negava ritenendo che la controversia avesse ad oggetto un mero atto di riscossione e non un atto impositivo. La società impugnava il diniego con un unico motivo, deducendo la violazione delle norme sulla definizione agevolata e sostenendo che la cartella, essendo il primo atto con cui era stata portata a conoscenza la pretesa fiscale, rientrasse tra le liti definibili. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza CTR, l’Agenzia aveva inoltre dedotto quattro motivi: legittimità del controllo automatizzato per il recupero di un credito d’imposta asseritamente inesistente; non necessità dell’avviso bonario; erronea valutazione del fatto relativo all’invio dell’avviso bonario prima della incorporazione; sufficienza della motivazione della cartella come mera liquidazione d’imposta.
La decisione
La Corte ha esaminato con priorità il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui rientrano nella nozione di lite pendente, definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, anche le controversie aventi ad oggetto cartelle emesse ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 non precedute da avviso di accertamento, poiché la cartella costituisce in tal caso il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene comunicata al contribuente. Poiché nel caso concreto non risultava notificato alcun avviso di accertamento prima della cartella, il diniego è stato ritenuto illegittimo. Non essendo state dedotte altre ragioni ostative e non essendo contestato il tempestivo versamento della prima rata, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. Di conseguenza non ha esaminato i quattro motivi del ricorso principale dell’Agenzia contro la sentenza della CTR. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e quelle relative all’impugnazione del diniego sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato è richiamato come base della cartella; quando non preceduto da avviso di accertamento, la cartella può costituire il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla L. n. 136/2018
La disciplina sulla definizione agevolata delle liti si applica anche alle controversie aventi ad oggetto cartelle emesse ex art. 36-bis non precedute da avviso di accertamento, se la lite è pendente.
art. 6, comma 8, d.l. n. 119/2018, conv. dalla L. n. 136/2018
È la norma che consente la presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, conv. dalla L. n. 136/2018
La definizione agevolata, una volta perfezionata, comporta l’estinzione del processo.
art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018, conv. dalla L. n. 136/2018
La definizione si perfeziona con la domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato nel motivo di ricorso contro il diniego; la Corte, accogliendo il primo motivo, non esamina nel merito la censura sulla motivazione della cartella.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Richiamato nei motivi dell’Agenzia nel ricorso avverso la CTR, ma non esaminato per effetto dell’estinzione del giudizio.
Richiamato nei motivi dell’Agenzia nel ricorso avverso la CTR, ma non esaminato per effetto dell’estinzione del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro di censura per violazione di legge nei motivi di ricorso, ma non scrutinato nel merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo, ma non scrutinato nel merito.
Norma sul rito camerale in Cassazione indicata come base della trattazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’attestazione del presupposto per il contributo unificato aggiuntivo perché la definizione del giudizio non corrisponde ai casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale.
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere il versamento del contributo unificato in ragione della prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012, conv. dalla L. n. 44/2012
Richiamato insieme all’art. 158 d.P.R. n. 115/2002 per la disciplina della prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando non sia preceduta da un avviso di accertamento, integra una lite pendente definibile, perché rappresenta il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale al contribuente.
- Il diniego di definizione agevolata è illegittimo se fondato sulla sola qualificazione dell’atto impugnato come mero atto di riscossione, quando in concreto la cartella costituisce il primo atto impositivo portato a conoscenza del contribuente.
- Una volta accertato il perfezionamento della definizione agevolata mediante tempestiva domanda e pagamento della prima rata, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi del ricorso principale.
- In sede di impugnazione del diniego di definizione agevolata proposto in pendenza del giudizio di legittimità, la Corte di cassazione decide con pienezza di cognizione e può verificare direttamente la riconducibilità della controversia al perimetro delle liti definibili.
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