Cassazione Civile, Ordinanza n. 14149/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
Il ricorrente, quale presidente del collegio sindacale di una società bancaria nel periodo indicato, aveva proposto opposizione avverso una delibera CONSOB che gli aveva inflitto due sanzioni amministrative pecuniarie complessivamente pari a 10.000 euro per asserite violazioni delle procedure di valutazione di adeguatezza della clientela e del dovere di informazione previste dal TUF e dai regolamenti attuativi. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione; il ricorso per cassazione avverso tale decisione era stato quindi proposto, ma successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso e CONSOB ha accettato la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della rituale accettazione da parte della controricorrente, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 391 c.p.c.; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato le spese. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale obbligo opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte con atto rituale e sottoscritto dai difensori muniti di poteri, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58/1998
Richiamato come base normativa degli obblighi di informazione degli intermediari.
art. 21, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 58/1998
Richiamato come base normativa delle procedure di valutazione di adeguatezza della clientela.
art. 15 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 29 ottobre 2007
Richiamato quale fonte regolamentare delle regole di condotta contestate.
artt. 28 e 31 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007
Richiamati come disposizioni regolamentari relative agli obblighi informativi e di adeguatezza degli intermediari.
artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007
Richiamati come ulteriori disposizioni regolamentari sulle regole di condotta degli intermediari.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di scrutinare i motivi di impugnazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge; la disposizione ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- Quando la rinuncia al ricorso è rituale e accettata, il giudice può disporre la compensazione delle spese secondo le circostanze del caso.
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