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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27572/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione all'affitto di ramo d'azienda stipulato il 10/10/2014: (1) censurava la motivazione in ordine alla mancanza di ragionevole certezza sull'effettiva disponibilità dei beni oggetto della presunta distrazione e sull'elemento soggettivo, sostenendo che l'assenza di attivazione per la riscossione dei canoni, spiegata dalla disdetta contrattuale da parte di terzi, avrebbe potuto integrare solo responsabilità colposa; denunciava inoltre una presunta contraddittorietà motivazionale; (2) deduceva violazione di legge richiamando artt. 40 e 43 c.p. e disposizioni della legge fallimentare (R.D. 267/1942 – artt. 216, 219, 223), sostenendo che la sottoscrizione del contratto e l'omessa riscossione dei canoni non dimostrerebbero il dolo necessario per la bancarotta fraudolenta e che l'atto in sé (affitto d'azienda) sarebbe privo di efficacia distrattiva, riservando la qualifica di distrazione solo al mancato rinvenimento fisico dei beni o all'omessa riscossione dei canoni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità e per essere una critica di merito reiterativa, non consentita in sede di legittimità, e ha ritenuto infondato il secondo motivo sul piano sostanziale. La Suprema Corte ha confermato che, alla luce della doppia conforme dei giudizi di merito, il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato nelle condizioni contestate (stipula in periodo di cessata attività e crisi, canone molto elevato e mai corrisposto, trasferimento di tutte le attività, collegamento societario con la società affittuaria e coincidenza temporale con la nomina a liquidatore) integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Inoltre la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato circa la situazione debitoria e le finalità distrattive dell'operazione, nonché la sua inerzia (omessa riscossione dei canoni) come elemento sintomatico della fittizietà dell'operazione. Conseguentemente la condanna del ricorrente è stata confermata.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 40 e 43

    Richiamate nel ricorso con riguardo all'elemento soggettivo e alla responsabilità; la Corte ha valutato che le censure relative al dolo erano infondate e che, in concreto, sussistevano elementi per ritenere la consapevolezza e la finalità distrattiva

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), artt. 216, 219, 223

    Le norme della legge fallimentare sono state applicate per qualificare come bancarotta fraudolenta per distrazione l'affitto di ramo d'azienda effettuato in previsione del fallimento, con canoni incongrui o non corrisposti e con trasferimento della disponibilità degli asset aziendali

  • Codice civile, art. 2555

    La definizione di ramo d'azienda ai fini della valutazione della cessione/affitto è stata richiamata per stabilire che l'operazione aveva ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l'attività imprenditoriale

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto alcune censure generiche e non specificamente fondate, con conseguente inammissibilità

Massime di principio

  • Un contratto di affitto o cessione di ramo d'azienda può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale se stipulato in previsione del fallimento con l'effetto di trasferire la disponibilità dei principali beni aziendali senza adeguata remunerazione o con canoni non corrisposti
  • La prova della finalità distrattiva si valuta nel complesso: momenti temporali (stipula vicino al fallimento o alla nomina del liquidatore), collegamenti societari tra cedente e cessionario, assenza di beneficio per la società cedente, incongruità o mancato pagamento dei canoni, e conoscenza dello stato di crisi sono indicatori rilevanti
  • L'omessa attività di riscossione dei canoni, quando associata ad altri elementi (fittizietà dell'operazione, collegamenti tra le parti), può costituire indizio della simulazione e della finalità distrattiva
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione di merito delle prove: i motivi devono essere specifici, non generici, e mirare a vizi di motivazione manifesti (contraddittorietà, illogicità manifesta, omissione di atti essenziali)
  • Chi assume l'incarico di liquidatore ha l'onere di vigilare e di verificare lo stato patrimoniale e l'effettiva esistenza dei beni; la mancata verifica e l'immediata partecipazione ad operazioni che svuotano il patrimonio possono integrare responsabilità penale dolosa

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