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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04402/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione in relazione a stupefacente rinvenuto all'interno dell'abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità, sostenendo che la sostanza sequestrata nella credenza non fosse a lui riferibile. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena base fosse stata determinata in misura pari al triplo del minimo edittale senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla responsabilità, valorizzando gli elementi già evidenziati dal giudice di merito: rinvenimento nell'abitazione di marijuana e cocaina, oltre a sostanze da taglio e a un bilancino di precisione, indici della destinazione alla cessione; piena disponibilità dell'immobile da parte del ricorrente, possesso delle chiavi e accesso all'abitazione, elementi dai quali è stata desunta la riferibilità dello stupefacente. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se il giudice si discosta sensibilmente dal minimo edittale, deve motivare specificamente; viceversa, quando la pena si avvicina al minimo, la motivazione può essere più sintetica e può bastare il richiamo all'adeguatezza della pena. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché il giudice aveva richiamato modalità dell'azione e precedenti penali, determinando poi la pena base, applicando le attenuanti generiche e la riduzione per il rito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti; nel caso il ricorso investiva la conferma della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena devono essere specificamente indicati quando il giudice si discosti in modo apprezzabile dal minimo edittale; se la pena è prossima al minimo, è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di detenzione di stupefacenti, la presenza nell'abitazione di droga, strumenti per il taglio e un bilancino di precisione può costituire un insieme di indici sintomatici idonei a sorreggere l'inferenza della destinazione alla cessione.
  • La riferibilità dello stupefacente al soggetto può essere desunta dalla piena disponibilità dell'immobile, dal possesso delle chiavi e dall'accesso abituale ai locali, se tali elementi risultano logicamente valorizzati dalla motivazione di merito.
  • La censura sulla responsabilità è inammissibile quando si risolve nella mera contestazione della ricostruzione fattuale e del ragionamento probatorio compiuto dai giudici di merito, senza un effettivo vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • In tema di dosimetria della pena, l'obbligo motivazionale cresce quanto più la sanzione si allontana dal minimo edittale; al contrario, se la pena si colloca vicino al minimo, è sufficiente una motivazione sintetica ancorata all'adeguatezza della pena e agli elementi essenziali di cui all'art. 133 c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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