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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25275/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un danno lamentato da una società che gestiva uno stabilimento balneare: sosteneva che da un immobile sovrastante di proprietà del convenuto fossero caduti intonaco, calcinacci e materiale cementizio, per cattiva manutenzione o abbandono del bene, causando danni alla sottostante proprietà. Il convenuto si difendeva deducendo che l’area fosse stata abusivamente occupata dalla società e proponeva domande riconvenzionali di rivendica/proprietà, cessazione delle turbative e arretramento di opere realizzate in violazione delle distanze, oltre a richieste risarcitorie e di manleva. In appello il convenuto aveva poi rinunciato alle domande riconvenzionali nei confronti di alcuni intimati, con accettazione, e la Corte territoriale lo aveva condannato alle spese di lite relative a tali domande, liquidandole secondo il valore ritenuto della controversia. Con il ricorso per cassazione il soccombente censurava esclusivamente la regolazione delle spese: sosteneva che la Corte d’appello avesse errato nel qualificare come indeterminabile la domanda di rivendica e nel trattare come determinata la domanda sulle distanze; denunciava inoltre la violazione degli artt. 10, 15 e 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014, lamentando anche l’erronea individuazione del valore catastale dell’immobile ai fini dello scaglione tariffario. La censura mirava quindi a contestare il criterio di liquidazione dei compensi professionali seguito dal giudice di merito dopo la rinuncia alle domande riconvenzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che, ai fini della liquidazione delle spese, aveva considerato cumulativamente una domanda di valore indeterminabile (rivendica) e una di valore determinato (violazione delle distanze e demolizione), applicando il criterio secondo cui, se il compenso risultante dallo scaglione per cause di valore indeterminabile non è inferiore a quello derivante dal cumulo delle domande di valore determinato, l’intera controversia può essere trattata, ai fini tariffari, come di valore indeterminabile. La Suprema Corte ha anche rilevato che i motivi non erano autosufficienti, perché non indicavano in concreto quale diverso scaglione avrebbe dovuto applicarsi né quale pregiudizio economico specifico fosse derivato dalla liquidazione contestata. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità per l’assenza di difese delle parti intimate; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base dell’azione di rivendica; la Corte non ne mette in discussione la natura reale della domanda ai fini della censura sulle spese, ma conferma il criterio tariffario applicato dal giudice di merito.

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 15 c.p.c.

    norma richiamata per la determinazione del valore delle cause relative a diritti reali; la Corte ne conferma l’applicazione al caso concreto ai fini della quantificazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale base della condanna alle spese della parte soccombente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione; la Corte esclude il vizio, reputando la motivazione sufficiente e non contraddittoria.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione alla qualificazione del valore della controversia e alla liquidazione delle spese.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte non ravvisa un vizio motivazionale rilevante.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato dalla Corte come causa di inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso, poiché mancavano gli elementi necessari per valutare la decisività della censura.

  • D.M. 55/2014, art. 5

    richiamato per la determinazione dei compensi professionali in base al valore della causa; la Corte convalida l’applicazione dello scaglione adottato dalla Corte d’appello.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel provvedimento di merito per la regolazione delle spese conseguente alla rinuncia/definizione delle domande impugnate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • L. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale fonte dell’inserimento dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione dei compensi in presenza di più domande cumulate, alcune di valore determinato e altre di valore indeterminabile, il giudice può applicare lo scaglione della causa di valore indeterminabile quando esso non risulti inferiore, in concreto, a quello che deriverebbe dal cumulo delle domande di valore determinato.
  • La qualificazione del valore della controversia deve fondarsi su elementi precostituiti e disponibili sin dall’inizio del processo, idonei a offrire un razionale fondamento di stima.
  • Chi contesta in cassazione lo scaglione tariffario applicato deve indicare specificamente il valore della controversia e il diverso parametro che assume corretto, oltre a dimostrare il concreto pregiudizio derivante dalla liquidazione censurata; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • La censura di vizio motivazionale non è ammissibile quando la motivazione del giudice di merito sia coerente, completa e non internamente contraddittoria nella ricostruzione dei valori delle domande.
  • In tema di spese di lite, la rinuncia a domande riconvenzionali può legittimare la condanna della parte rinunciante alla refusione dei compensi secondo il valore della controversia come determinato dal giudice di merito, se la relativa statuizione è correttamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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