Cassazione Civile, Sentenza n. 26497/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della CTR che aveva escluso dalla determinazione della rendita catastale la torre di sostegno dell'aerogeneratore, ritenendola componente essenziale e funzionale al processo produttivo di generazione elettrica; la ricorrente sosteneva che la torre, essendo stabile e dotata di consistenza volumetrica e basamento, fosse una costruzione rilevabile ai fini catastali e quindi incidente sulla rendita
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la valutazione della CTR secondo cui la torre costituisce componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico (insieme a rotore e navicella) e, in quanto impianto funzionale allo specifico processo produttivo, è esclusa dalla stima diretta della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015. La Corte ha precisato che il criterio rilevante è la strumentalità dell'elemento rispetto al processo produttivo e non la sola natura strutturale o la stabile infissione al suolo; ha inoltre rimesso al giudice di merito l'accertamento di fatto quando necessario. Spese compensate
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
La norma esclude dalla stima catastale gli impianti e le dotazioni funzionali al processo produttivo (anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo); il criterio decisivo è la funzionalità produttiva/strumentale e non la mera stabilità o consistenza volumetrica
art. 1, comma 244, legge n. 190/2014 (richiamo alle istruzioni Agenzia del territorio n. 6/2012)
Richiamava l'interpretazione che, nel regime previgente, includeva nei beni da computare elementi strutturali e componenti necessarie all'attività produttiva delle centrali eoliche; citata per contesto storico-normativo
art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44
Norma di interpretazione autentica utilizzata in passato per includere nelle rendite catastali costruzioni stabili connesse al suolo e elementi mobili necessari all'attività industriale; citata per ricostruire la giurisprudenza precedente al 2016
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
L'Amministrazione aveva indicato la possibilità di considerare le torri come 'costruzioni' nella stima diretta in ragione delle loro caratteristiche strutturali; la Corte ritiene che questa interpretazione non possa prevalere sulla valutazione della funzionalità produttiva richiesta dalla legge
Massime di principio
- Ai fini catastali dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 il criterio decisivo è la strumentalità dell'elemento rispetto al processo produttivo: se una componente è funzionale e necessaria alla produzione (impianto, macchinario, congegno) va esclusa dalla stima anche se strutturalmente connessa o infissa al suolo
- La sola stabilità fisica, la consistenza volumetrica o la presenza di fondazioni non bastano a far rientrare un elemento nella stima catastale se l'elemento è parte integrante del processo produttivo
- La qualificazione dell'elemento (es. torre eolica) come 'componente essenziale e attiva' è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e richiede prove tecniche (relazioni tecniche, descrizione dell'integrazione con rotore/navicella, funzione nel processo produttivo)
- Se l'elemento può assolvere anche a funzioni immobiliari autonome o apportare utilità reddituale al bene al di fuori del processo produttivo (es. spazi trasformabili, locali tecnici con uso indipendente), è più probabile che venga computato nella stima
- In controversie analoghe è efficace comprovare tramite documentazione tecnica che la componente è indispensabile alla generazione di energia e non utilmente riutilizzabile per altri scopi, nonché che la sua rimozione è prevista al termine dell'attività
- La giurisprudenza di legittimità ormai consolidata tende ad escludere dalla rendita le componenti impiantistiche funzionali alla produzione, anche se solide e infisse; l'operatore deve valutare caso per caso sulla base della prevalente funzione
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