Cassazione Civile, Ordinanza n. 14225/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale. Il giudice di merito ha respinto l’opposizione; il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione dell’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998 e della direttiva 2008/115/CE per omessa valutazione comparativa della sua vita privata e familiare, deducendo di convivere con una cittadina italiana, di avere un lavoro regolare e un’abitazione; (2) carenza di motivazione sul presunto pericolo di fuga, ritenuto dal provvedimento espulsivo in modo superficiale; (3) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sulla comprensione del contenuto del provvedimento amministrativo, sostenendo che fosse comprensibile perché redatto anche in italiano e perché egli era già presente in Italia da tempo. La Prefettura si è costituita tardivamente con un atto non qualificabile come controricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile la costituzione della Prefettura, perché effettuata con un atto tardivo e privo dei requisiti del controricorso. Quanto al ricorso, il primo motivo è dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non risultando la questione della vita privata e familiare trattata nell’ordinanza impugnata e non essendo indicato se e come fosse stata devoluta al giudice di pace; inoltre le deduzioni sul pericolo di fuga sono ritenute inconferenti. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché attinente all’esecuzione dell’espulsione, profilo da far valere nel giudizio di convalida e non in quello sull’opposizione al decreto di espulsione. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi: il giudice di merito aveva fondato il decisum sull’attestazione del verbale di notifica circa l’impossibilità di reperire un traduttore, mentre le censure del ricorrente non si confrontano con tale argomento. Nessuna statuizione sulle spese, e non si applica il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché il processo è esente.
Norme richiamate
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
La Corte rileva che la dedotta comparazione tra vita privata/familiare e interesse pubblico all’espulsione non può essere utilmente invocata se la questione non risulta trattata dal provvedimento impugnato e non è dimostrato che sia stata tempestivamente sottoposta al giudice di merito.
direttiva 2008/115/CE
Richiamata dal ricorrente a sostegno della necessità di una valutazione comparativa, ma le censure sono dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.
La costituzione tardiva della parte resistente è inammissibile se effettuata con un atto che non integra un vero controricorso e serve solo a partecipare all’udienza.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il controricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 5, d.lgs. 286/1998
Le regole sull’esecuzione dell’espulsione non incidono sulla legittimità del decreto di espulsione, ma rilevano al più nel giudizio di convalida dell’accompagnamento o del trattenimento.
art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998
Costituisce il parametro per valutare la legittimità del decreto prefettizio di espulsione.
art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c.
Invocato come base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 2, n. 5, c.p.c.
Invocato come base del motivo di ricorso per vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non applicato perché il processo risulta esente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della decisione impugnata e si limita a critiche generiche o estranee alla motivazione effettivamente resa.
- È inammissibile la censura che prospetti questioni non dedotte o non esaminate nel giudizio di merito senza indicare dove e come siano state sottoposte al giudice a quo, in violazione del requisito di specificità e autosufficienza.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione non possono essere dedotti profili che attengono alla fase esecutiva dell’allontanamento; tali questioni vanno fatte valere nel distinto giudizio di convalida dell’accompagnamento o del trattenimento.
- La legittimità del decreto prefettizio di espulsione va valutata alla luce dei presupposti di cui all’art. 13, comma 2, del d.lgs. 286/1998, mentre le eventuali irregolarità nell’esecuzione non incidono su quel decreto.
- La costituzione della parte resistente in Cassazione, per essere valida, deve assumere la forma del controricorso e contenere i motivi di diritto su cui si fonda; un atto meramente partecipativo all’udienza è inidoneo.
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