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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28697/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi, spese e accessori relativi a prestazioni difensive svolte in giudizi tributari in favore della società cliente. La società ha proposto opposizione contestando il decreto e, in via subordinata, la quantificazione del compenso; il Tribunale ha però dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendo non applicabile l’art. 14 del D.Lgs. 150/2011 alle controversie relative a compensi per attività svolta in giudizi tributari, imponendo che l’opposizione fosse proposta ex art. 645 c.p.c. nelle forme ordinarie. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 14 D.Lgs. 150/2011 e del principio di conservazione degli atti processuali; 2) erronea esclusione dell’applicabilità dell’art. 14, sostenendo che la controversia sul compenso dell’avvocato resta una controversia civile anche se le prestazioni sono state rese in giudizi tributari; 3) violazione dell’art. 4 D.Lgs. 150/2011 e del principio di salvezza degli effetti della domanda, perché il giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito e conservare gli effetti dell’opposizione.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi, perché ha preso atto della memoria della ricorrente con cui veniva rappresentato un accordo transattivo e, soprattutto, la volontà unilaterale di rinunciare al ricorso. Pur non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere per mancata adesione dell’intimato e per mancata produzione dell’accordo, la rinuncia al ricorso è stata ritenuta valida ed efficace ai sensi dell’art. 390 c.p.c. quale atto unilaterale recettizio, idoneo a determinare l’estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte. Non sono state poste spese, perché il resistente era rimasto intimato, e non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato poiché la transazione era sopravvenuta all’instaurazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14 D.Lgs. n. 150/2011

    La ricorrente lo invocava per l’opposizione al decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali; il Tribunale lo ha ritenuto inapplicabile alle prestazioni rese in giudizi tributari, mentre la Corte non ha deciso nel merito della questione per intervenuta rinuncia al ricorso.

  • art. 645 c.p.c.

    È richiamato come forma ordinaria dell’opposizione a decreto ingiuntivo ritenuta applicabile dal Tribunale in luogo del rito speciale invocato dalla società.

  • art. 4 D.Lgs. n. 150/2011

    La ricorrente lo ha richiamato per sostenere che, in caso di rito erroneamente scelto, il giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito e conservare gli effetti processuali della domanda.

  • art. 702-bis, comma 3, c.p.c.

    È menzionato nella descrizione dell’iniziativa processuale della società, che chiedeva la fissazione dell’udienza collegiale e dei termini di costituzione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    È il fondamento del ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del tribunale.

  • art. 360, ultimo comma, c.p.c.

    È indicato come base del ricorso straordinario avverso il provvedimento del tribunale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per i tre motivi di ricorso, tutti formulati come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma richiamata per il deposito della memoria in vista della decisione camerale.

  • art. 390 c.p.c.

    La Corte afferma che la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che estingue il processo senza necessità di accettazione delle altre parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato perché la rinuncia è intervenuta a seguito di un accordo transattivo sopravvenuto alla proposizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio che produce l’estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte, salvo che non si pervenga a una diversa definizione concordata e rituale della lite.
  • La mera allegazione di un accordo transattivo non basta, di per sé, a dichiarare la cessazione della materia del contendere se l’accordo non è prodotto in giudizio e non risulta accettato dalla parte intimata; tuttavia può comunque emergere una valida rinuncia al ricorso.
  • Quando sopravviene una rinuncia al ricorso fondata su transazione intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio, non è dovuto l’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
  • La questione dell’ammissibilità del rito speciale per l’opposizione a decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali svolti in giudizi tributari resta non decisa se il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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