Cassazione Penale, Ordinanza n. 13776/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contravvenzionale previsto dall'art. 116, comma 15, cod. strada. Con il ricorso, tramite difensore, ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981, all'art. 20-bis cod. pen. e all'art. 133 cod. pen., contestando il diniego delle sanzioni sostitutive richieste. La censura sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito non avrebbe correttamente valutato i presupposti per la sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua e adeguata nel negare l'applicazione delle sanzioni sostitutive. In particolare, il diniego è stato fondato sulla spiccata capacità criminale del ricorrente, sulla sua abitualità nel delinquere e sui numerosi e gravi precedenti, elementi ritenuti ostativi a una prognosi positiva sul futuro comportamento e alla funzione rieducativa delle pene sostitutive. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
Disposizione incriminatrice del fatto per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile nei gradi di merito.
Richiamato dalla difesa in relazione ai presupposti per le sanzioni sostitutive.
Richiamato dalla difesa in relazione ai presupposti per le sanzioni sostitutive.
Richiamato dalla difesa quale norma di riferimento per le sanzioni sostitutive della pena detentiva.
Parametri di commisurazione della pena e di valutazione prognostica richiamati per valutare l'ammissibilità delle sanzioni sostitutive.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle sanzioni sostitutive può essere legittimamente fondato sui criteri di cui all'art. 133 c.p., compresi i precedenti penali e la personalità del reo, quando tali elementi rendano negativa la prognosi sulla futura condotta.
- Ai fini della sostituzione della pena, il giudice può limitarsi a valorizzare la pericolosità desumibile dalla storia criminale dell'imputato, senza dover svolgere una motivazione più analitica qualora i precedenti rendano il soggetto immeritevole del beneficio.
- In cassazione, la censura contro il diniego delle sanzioni sostitutive è inammissibile quando si risolve nella contestazione di una motivazione già congrua e logicamente coerente, non emergendo un reale vizio di legge o di motivazione.
- La valutazione sulla concedibilità di una pena sostitutiva è connessa a un giudizio prognostico positivo sulla futura condotta del condannato e sulla sua capacità di beneficiare della funzione rieducativa della misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13588/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13622/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13626/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13628/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13631/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13633/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →