Sentenza del 15/03/2017 n. 6743 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate, sulla base dello studio di settore TD2OU e per l’anno d’imposta 2004, aveva accertato maggiori ricavi, ridotti dopo il contraddittorio, per 42.203 euro ai fini IRES, IRAP e IVA. La società aveva impugnato l’accertamento, ma la Commissione tributaria provinciale di Lucca aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha formulato sei motivi: difetto di motivazione dell’avviso e omessa pronuncia; insufficiente motivazione sulle allegazioni e sulle eccezioni del contribuente; criticità nell’applicazione dello studio e del cluster; contraddittorietà della motivazione sull’esito del contraddittorio; violazione delle regole sulle presunzioni e sull’accertamento analitico-induttivo, con contestazione della valutazione delle prove; illegittimità dell’avviso per la sottoscrizione da parte di un funzionario asseritamente privo di valida qualifica dirigenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I motivi primo, secondo, terzo e sesto sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente per cumulo di censure, difetto di autosufficienza, genericità o mancata dimostrazione che le questioni fossero state devolute al giudice d’appello; per il sesto motivo è stata inoltre rilevata la mancata prova della carenza di qualifica del firmatario. Il quarto motivo è stato rigettato perché non vi era contraddizione: l’accertamento era rimasto sfavorevole, benché l’Ufficio avesse accolto alcune osservazioni e ridotto i maggiori ricavi. Il quinto motivo è stato rigettato perché, pur prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, già congruamente esaminate dalla CTR, che aveva ritenuto insufficiente la documentazione del contribuente. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle entrate 1.500 euro di spese, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Tali formulazioni costituiscono, da un lato, una negazione della regola di chiarezza (già posta dall'art. 366-bis c.p.c. abrogato, ma desumibile dall'obiettivo del sistema di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito); dall'altro, ammettere l'ammissibilità significherebbe affidare alla corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure.
La formulazione dei motivi di ricorso deve consentire di individuare con chiarezza le singole censure; non spetta alla Corte separarle quando siano mescolate in modo inscindibile. La Corte richiama la regola di chiarezza già posta dall’art. 366-bis c.p.c., pur precisando che tale disposizione era abrogata.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
La società ha invocato la norma contestando la motivazione dell’avviso, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura: l’ha dichiarata inammissibile per cumulo di doglianze e difetto di autosufficienza. La decisione, quindi, non enuncia un’interpretazione sostanziale dell’obbligo di motivazione dell’avviso.
La norma è stata invocata dalla società per contestare la ricostruzione presuntiva dei ricavi; la Corte ha ritenuto che la censura, nonostante la sua formulazione come violazione di legge, chiedesse in realtà una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione è stata richiamata in relazione all’accertamento analitico-induttivo, ma il motivo è stato respinto perché si risolveva in una richiesta di rivalutare fatti e prove già esaminati dalla CTR, non in una specifica violazione della norma.
Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
La società ha invocato la norma sulla sottoscrizione dell’avviso, sostenendo che il firmatario non avesse una valida qualifica dirigenziale. La Corte non ha deciso nel merito la validità della sottoscrizione: ha dichiarato il motivo inammissibile per cumulo di censure, genericità e mancata esposizione e documentazione dei fatti necessari.
Il ricorso per cassazione deve riportare o indicare in modo sufficiente gli atti e gli elementi necessari a verificare le censure. Nel caso concreto l’assenza dei motivi d’appello pertinenti, dell’avviso e degli elementi specifici contestati ha impedito alla Corte di esaminare diverse doglianze.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere formulate in modo distinto e chiaro: l’accorpamento di vizi diversi, come omessa pronuncia, vizio motivazionale e violazione di legge, può rendere il motivo inammissibile se la Corte deve ricostruire autonomamente le singole contestazioni.
- Chi lamenta che il giudice d’appello abbia omesso di decidere una questione deve indicare e riprodurre il motivo con cui quella questione era stata effettivamente sottoposta al giudice; non basta affermare che era stata dedotta.
- Le contestazioni su studi di settore, cluster e applicabilità dello standard al caso concreto devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare gli elementi dell’accertamento e le criticità concrete, oltre a confrontarsi con le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata.
- Il fatto che l’Ufficio accolga alcune osservazioni in contraddittorio e riduca i ricavi accertati non rende di per sé contraddittorio l’accertamento finale, se la pretesa fiscale resta comunque sfavorevole al contribuente.
- Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova ponderazione delle prove. Una doglianza presentata come violazione di legge può essere respinta se, nella sostanza, mira soltanto a rivalutare i fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Per contestare la sottoscrizione di un avviso sulla base della qualifica del funzionario, occorre allegare e documentare in modo specifico i fatti rilevanti e indicare come la questione sia stata proposta nei gradi precedenti; affermazioni ipotetiche o generiche non sono sufficienti.
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