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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16364/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La lite nasce da una sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti del creditore procedente, la vendita di alcuni immobili compiuta dal debitore in favore di una società terza. Il ricorrente per cassazione ha censurato la conferma di tale decisione da parte della corte d’appello. Con il primo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che un bonifico dell’11 giugno 2009, ritenuto provato dalla corte territoriale, avrebbe dovuto portare a concludere che l’atto dispositivo era anteriore al credito dell’agente della riscossione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la corte d’appello avesse erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi dell’azione revocatoria, trascurando che tra alienante e acquirente era stato stipulato un preliminare e che la buona fede al momento del preliminare avrebbe escluso il consilium fraudis del terzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in presenza di doppia conforme, quindi non deducibile come omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c., e comunque non correlato alla reale motivazione della sentenza impugnata, che aveva esaminato il bonifico ma lo aveva giudicato irrilevante rispetto all’atto dispositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente è stato confermato l’esito di merito sfavorevole al ricorrente, con condanna alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore importo in favore della Cassa delle Ammende e per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La Corte richiama la disciplina dell’azione revocatoria ordinaria come base della decisione di merito confermata, senza rimettere in discussione la sussistenza dei relativi presupposti, non scrutinabili in cassazione per la sola diversa lettura dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della violazione è stata ritenuta inammissibile perché volta in realtà a contestare la valutazione delle prove e non l’utilizzo di prove non dedotte dalle parti o fuori dai limiti del thema probandum.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione della prova appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che sia denunciata l’applicazione di un criterio legale diverso da quello consentito.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, non può essere usato per sollecitare una nuova lettura del fatto storico già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere la deducibilità del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in sede di filtro/decisione accelerata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativa per responsabilità aggravata e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è utilmente deducibile se la censura mira soltanto a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma pretende di sostituire alla valutazione del giudice di merito una propria ricostruzione dei fatti.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il merito dell’apprezzamento probatorio; è censurabile solo l’uso di prove non introdotte nel processo o la deviazione da regole legali di valutazione della prova.
  • In tema di azione revocatoria ordinaria, la deduzione della buona fede del terzo o della presenza di un preliminare non consente di per sé, in sede di legittimità, il riesame del compendio probatorio se la corte di merito ha già valutato quegli elementi e ne ha tratto una conclusione motivata.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente anche ai fini delle spese e può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRicorso per cassazioneInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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