Cassazione Civile, Ordinanza n. 29063/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una procedura di espropriazione immobiliare era stata avviata nei confronti di una società debitrice in forza di un finanziamento stipulato con atto notarile. In seguito alla cessione del credito, la cessionaria era subentrata alla cedente nella procedura esecutiva. La debitrice proponeva opposizione deducendo di avere appreso solo casualmente dell'esistenza dell'esecuzione e lamentando la mancata notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento; sosteneva che, per tale ragione, la procedura dovesse essere dichiarata improcedibile. Nel giudizio di merito insisteva sui medesimi profili. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione. In Cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 156, 480 e 617 c.p.c., sostenendo che l'omessa notifica del precetto non poteva ritenersi sanata dopo l'avvenuto pignoramento e che, comunque, il mancato previo avviso le aveva impedito di valutare la pretesa e di adempiere spontaneamente; con il secondo denunciava violazione degli artt. 77, 142, 145, 160, 555, 617 c.p.c. e 2697 c.c., contestando specificamente la regolarità della notificazione del pignoramento, che sarebbe stata eseguita presso un soggetto e in un luogo estranei alla società e quindi inesistente o comunque nulla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, nell'opposizione agli atti esecutivi, chi deduce la nullità o l'inesistenza della notificazione del titolo, del precetto o del pignoramento deve comunque indicare e provare il momento in cui ha avuto conoscenza legale o di fatto dell'atto viziato, se diverso dalla data della notifica contestata. Poiché la ricorrente non aveva assolto tale onere, non era possibile verificare il rispetto del termine decadenziale dell'opposizione, con conseguente correttezza della declaratoria di inammissibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non esonera comunque dall'onere di rispettare i termini decadenziali dell'opposizione agli atti esecutivi, quando l'atto risulti comunque conosciuto.
Il precetto è atto preordinato a consentire al debitore di adempiere spontaneamente o di reagire prima dell'esecuzione, ma il vizio della sua notifica va fatto valere nei termini e con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio per far valere vizi formali o nullità/inesistenze degli atti esecutivi; l'opponente deve provare la data di conoscenza dell'atto viziato per dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla notificazione del pignoramento, senza autonoma statuizione di principio.
Richiamato dalla ricorrente quanto alla notificazione all'estero, ma la Corte non entra nel merito perché assorbito dal difetto di prova sulla conoscenza dell'atto.
Richiamato dalla ricorrente sulla notificazione alle persone giuridiche, ma non esaminato nel merito per l'assorbimento del secondo motivo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità della notificazione, senza esame nel merito.
Richiamato in relazione all'atto di pignoramento immobiliare, senza autonoma decisione sul punto.
Il giudice ribadisce che grava sull'opponente l'onere di provare il momento di conoscenza dell'atto viziato, quale fatto costitutivo della tempestività dell'opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di opposizione agli atti esecutivi, la deduzione della nullità o dell'inesistenza della notificazione del titolo, del precetto o del pignoramento non esonera l'opponente dall'onere di indicare e provare quando abbia avuto conoscenza legale o di fatto dell'atto contestato, se tale momento sia diverso da quello della notifica dedotta come viziata.
- La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi va verificata in relazione al momento di conoscenza dell'atto: senza tale prova non è possibile controllare il rispetto del termine decadenziale, con conseguente inammissibilità del rimedio.
- Anche quando il vizio notificatorio sia qualificabile come nullità e non come inesistenza, la parte interessata deve impugnare l'atto nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c.; la mera allegazione del vizio non consente di superare la decadenza.
- Nel processo esecutivo, i vizi procedurali devono essere fatti valere con il rimedio tipico dell'opposizione agli atti esecutivi, entro i relativi termini, senza possibilità di spostare liberamente l'impugnazione su atti successivi o su fasi ormai concluse.
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