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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18301/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un'università pubblica, assunto originariamente con contratti a termine come lettore di lingua straniera e poi coinvolto in una lunga vicenda contenziosa sul proprio rapporto di lavoro, ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della riduzione unilaterale dello stipendio praticata dal mese di novembre 2014. La riduzione era stata disposta dall'ateneo dopo una sentenza della Corte d'Appello di Trento in sede di rinvio, nella quale era stata respinta la domanda del lavoratore volta ad ottenere differenze retributive e contributive sulla base dell'assunto di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 1993. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d'Appello di Brescia ha confermato il rigetto, correggendo parzialmente la motivazione e compensando le spese. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 336 e 383 c.p.c., sostenendo che la cassazione della precedente decisione avrebbe prodotto una caducazione immediata della base giuridica della riduzione; (2) violazione degli artt. 282 e 112 c.p.c., contestando la qualificazione della sentenza di rinvio di Trento e la legittimità della riduzione alla luce di essa; (3) violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme del d.P.R. n. 382/1980, lamentando il mancato rispetto di giudicati interni precedenti; (4) omessa pronuncia e nullità per mancata decisione sull'illegittimità del comportamento dell'università e della delibera del CdA del 16.12.2014; (5) violazione dell'art. 45 TFUE e della giurisprudenza CGUE richiamata in tema di tutela del lavoratore; (6) violazione dell'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, in punto di contributo unificato aggiuntivo, assumendo l'esenzione per ragioni di reddito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo perché diretto contro un mero obiter dictum e non contro la ratio decidendi; ha rigettato il secondo chiarendo che, anche se la sentenza di rinvio fosse di mero accertamento negativo, ciò bastava a giustificare la legittimità della condotta dell'università alla luce del decisum; ha dichiarato inammissibile il terzo e il quinto perché devolvevano un sindacato sulla sentenza della Corte d'Appello di Trento, ormai definitivamente coperta dal giudicato dopo il successivo rigetto del ricorso contro di essa; ha ritenuto infondato il quarto perché la Corte d'Appello di Brescia aveva comunque respinto la domanda di illegittimità della decurtazione, con implicita reiezione anche della doglianza sulla delibera del CdA; ha infine dichiarato inammissibile il sesto perché la statuizione sul contributo unificato riguarda un'obbligazione tributaria rispetto alla quale la controparte del giudizio è estranea. Le spese di legittimità sono state compensate per la singolarità della vicenda processuale e viene dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con alcuni motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indica il vizio processuale e la nullità della sentenza dedotti con altri motivi di ricorso.

  • art. 336 c.p.c.

    la Corte esclude che, nel caso concreto, rilevino gli effetti immediati della cassazione della precedente sentenza rispetto alla legittimità della decurtazione stipendiale contestata.

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la caducazione della sentenza successiva alla cassazione, ma il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 282 c.p.c.

    richiamato per contestare la natura della sentenza di rinvio; la Corte osserva che il rigetto della domanda era comunque sufficiente a sorreggere la condotta dell'università.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude l'omissione perché il giudice di merito aveva deciso sul nucleo della domanda.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per invocare l'efficacia del giudicato; la censura è dichiarata inammissibile perché rivolta al contenuto della sentenza del giudice del rinvio non sindacabile in questo giudizio.

  • artt. 31, 32 e 38 del d.P.R. n. 382/1980

    invocati dal ricorrente nel quadro della disciplina del rapporto di lavoro universitario, ma la censura viene dichiarata inammissibile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto della Corte di cassazione; la sua eventuale violazione è sindacabile solo nel processo relativo alla sentenza di rinvio.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza mutarne il dispositivo.

  • art. 45 TFUE

    invocato per censurare la sentenza del giudice di rinvio in materia di libera circolazione dei lavoratori, ma la censura è inammissibile in questa sede.

  • L. n. 63/2004

    richiamata dal ricorrente come legge di esecuzione nell'ordinamento interno della giurisprudenza CGUE invocata.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato in tema di ulteriore contributo unificato; la Corte afferma che contro tale statuizione non è consentito ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza del presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 375 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito dalla Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito dalla Corte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: la critica rivolta a un mero obiter dictum è inammissibile.
  • Quando la controversia riguarda la legittimità di un comportamento successivo alla sentenza, il giudice può limitarsi a verificare se quel comportamento sia conforme al decisum, senza trasformare il giudizio in un'esecuzione coattiva di una sentenza di mero accertamento.
  • La violazione da parte del giudice del rinvio del vincolo di conformarsi al principio di diritto della Cassazione non può essere sindacata in un diverso giudizio di merito, ma solo nell'ambito del ricorso avverso la sentenza resa in sede di rinvio.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sul capo principale della domanda implica logicamente il rigetto delle questioni accessorie o strumentali che ne costituiscono presupposto.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione il contenuto di una sentenza ormai passata in giudicato o il suo rapporto con il precedente giudicato non sono proponibili in un giudizio diverso da quello in cui quella sentenza è stata resa.
  • Le statuizioni sul contributo unificato attengono a un'obbligazione tributaria verso l'erario e non sono, di regola, suscettibili di ricorso per cassazione ad iniziativa della controparte privata del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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