Cassazione Penale, Sentenza n. 46778/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano, in diverso modo, la sentenza di appello che aveva condannato entrambi per avere procurato l'ingresso illegale di 89 persone: Kisabey deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'inclusione nel novero degli "scafisti" (sostenendo di poter essere stato solo un tecnico costretto o attratto dal bisogno), censurava la determinazione della pena (pena base ritenuta superiore al minimo edittale) e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Kasem articolava quattro motivi: contestava l'affidamento esclusivo sulle dichiarazioni dei migranti e la mancata valutazione delle sue dichiarazioni difensive (sostenendo di essere stato solo cuoco/interprete e non conducente), la ricondotta a suo carico delle aggravanti dell'esposizione a trattamento inumano e del fine di profitto (per comportamenti a lui estranei), l'omessa applicazione della circostanza attenuante del contributo di minima importanza (art. 114 c.p.) e la presunta irragionevolezza della misura della diminuzione della pena connessa all'applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Kisabey per motivi manifestamente infondati e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il ricorso di Kasem è stato invece respinto nel merito: la Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito solida (basata sulle dichiarazioni concordi dei migranti e su riscontri obiettivi quali foto, video e materiale rinvenuto) e legittima l'estensione a suo carico delle aggravanti e la limitata riduzione delle pene nonché inammissibile la questione sulle attenuanti di primo grado non dedotta in appello. Restano dunque confermate, per entrambi, le decisoni di merito che avevano rideterminato la pena in quattro anni di reclusione e 1.200.000 euro di multa ciascuno (dopo riconoscimento parziale delle attenuanti); entrambi sono stati condannati alle spese processuali (con l'aggiunta dell'obbligo di versamento di 3.000 euro previsto per Kisabey).
Norme richiamate
richiamato relativamente alla utilizzabilità delle dichiarazioni dei migranti
le dichiarazioni dei migranti, acquisite con le garanzie previste, sono utilizzabili e possono costituire base probatoria se ritenute attendibili
richiamato per la determinazione della pena
la Corte ha applicato i criteri dell'art. 133 per giustificare la scelta di una pena base coerente con la gravità della condotta (esposizione a pericolo di vita di numerosi trasportati)
richiamato in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche
la Corte d'appello ha riconosciuto le attenuanti generiche ma ha motivatamente calibrato la riduzione della pena in relazione al comportamento processuale degli imputati
citato dal ricorrente Kasem come circostanza attenuante del contributo di minima importanza
la Corte ha ritenuto che la questione non fosse censita in appello e quindi non ammissibile in cassazione; in ogni caso i giudici di merito hanno valutato il contributo come utile ed efficiente all'impresa criminale
richiamato per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende
con la declaratoria di inammissibilità il ricorrente (Kisabey) è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente fissata
citato in relazione alla sucinta rappresentazione dei motivi di cassazione
la Corte ha sintetizzato i motivi del ricorso nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. per la motivazione
Massime di principio
- Dichiarazioni concordi e coerenti di più migranti, se acquisite con le garanzie processuali e supportate da riscontri esterni (foto, video, materiale rinvenuto), possono costituire una prova solida per l'affermazione della responsabilità.
- Contenuti digitali estratti da telefoni (foto della rotta, video che ritrae la guida dell'imbarcazione) e oggetti tipici dell'attività di trasporto (torce, binocolo, valuta) rappresentano elementi di riscontro obiettivo molto rilevanti.
- La mera affermazione di essere stato 'solo un migrante', cuoco o intermediario non esonera automaticamente dalla responsabilità: ciò che conta è la valutazione complessiva del ruolo effettivamente svolto e la sua rilevanza eziologica nell'impresa criminale.
- Le aggravanti connesse all'esposizione a trattamento inumano e al fine di profitto possono essere estese anche a concorrenti il cui contributo, pur non comprendendo la condotta più direttamente pericolosa, abbia agevolato l'impresa e ne abbia condiviso finalità e vantaggi economici.
- Questioni non dedotte in appello (es. richiesta di attenuante di primo grado non sollevata) sono generalmente inammissibili in sede di legittimità per effetto della preclusione e del principio del giudicato di fatto.
- Il persistente diniego di responsabilità o l'"ostinata" negazione non impedisce il diritto di difesa ma può ridurre la misura del beneficio delle attenuanti generiche se i giudici riten-gono che non vi sia segno di collaborazione o di ravvedimento.
- In cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili; in tale evenienza il ricorrente può essere condannato anche al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
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