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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14804 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso relativo all'IVA dell'anno 1997, con cui l'Ufficio disconobbe la detrazione dell'imposta indicata in tre fatture emesse dalla ditta individuale F.T. di D.A.V., recuperò l'IVA rimborsata e applicò sanzioni. L'Ufficio ritenne che le operazioni, benché formalizzate come cessioni di singoli beni, avessero trasferito un'azienda nel suo complesso: cessione esclusa dal campo IVA e soggetta a imposta proporzionale di registro. N.F.T. sostenne che erano stati trasferiti soltanto alcuni beni strumentali, contestò la motivazione e la prova dell'accertamento e impugnò anche la cartella notificata nel frattempo. In Cassazione articolò sette motivi: denunciò l'illegittimo ricorso ai poteri istruttori della CTP e la mancata esibizione di documenti; contestò l'utilizzabilità e la valutazione del materiale probatorio, la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda e come negozio simulato, l'asserita ultrapetizione, la detraibilità dell'IVA e la carenza dei requisiti delle presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso, senza esaminare nel merito la correttezza dell'accertamento. Ha ritenuto che i motivi fossero viziati, a seconda dei casi, da quesiti di diritto generici o non pertinenti, dalla mancata indicazione specifica degli atti processuali rilevanti, dalla richiesta di rivalutare il merito o dal mancato rispetto dei requisiti di autosufficienza e di formulazione del quesito di fatto previsti dall'art. 366-bis c.p.c. Ha inoltre escluso il dedotto contrasto con giudicato interno: l'eventuale incertezza normativa oggettiva, rilevante per la non applicazione delle sanzioni, è distinta dallo stato soggettivo del contribuente e dall'eventuale intento fraudolento. Restano quindi ferme le decisioni di merito: la CTP aveva rigettato i ricorsi, escludendo però le sanzioni, e la CTR della Puglia aveva respinto l'appello. La Corte non ha disposto spese, poiché la controparte non ha partecipato al giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto è formulato, nella sua parte essenziale, nei seguenti termini: "se, in mancanza di comportamento fraudolento e, dissimulatorio delle parti, l'IVA addebitata in rivalsa dal cedente possa essere detratta dal cessionario". Trattasi di quesito che non rispecchia le ragioni di censura.

    Nel regime processuale applicato alla causa, il quesito doveva corrispondere alle effettive ragioni di ciascuna censura ed essere calato nel caso concreto; per il vizio motivazionale era inoltre necessario un pertinente quesito di fatto. Quesiti generici o non pertinenti comportavano l'inammissibilità del motivo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    L'accertamento dell'errore sulla norma tributaria, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, ha carattere oggettivo e postula la situazione giuridica oggettiva caratterizzata dalla impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione del caso di specie.

    La non applicazione delle sanzioni per incertezza normativa presuppone un'incertezza oggettiva del quadro normativo, verificata dal giudice, e non la mera difficoltà interpretativa soggettivamente avvertita dal contribuente. Questa valutazione è distinta dall'eventuale intento fraudolento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3

    La Corte non ha deciso nel merito se l'ordine istruttorio della CTP avesse violato la parità delle parti: il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile, anche perché non risultava specificato se e dove la questione fosse stata dedotta con un motivo d'appello.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    La censura relativa ai requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è stata dichiarata inammissibile per l'inadeguata formulazione del quesito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la scelta dei fatti noti e la valutazione del ragionamento presuntivo spettano al giudice di merito e, in cassazione, vanno contestate con una censura motivazionale correttamente formulata.

Massime di principio

  • La Cassazione non costituisce un terzo grado per rivalutare documenti, testimonianze o la ricostruzione dei fatti: contestare soltanto l'esito della valutazione probatoria di merito non basta.
  • Per denunciare un vizio processuale occorre indicare con precisione dove e come la questione sia stata sollevata nel grado precedente; è inoltre necessario confrontarsi con il fatto processuale effettivamente accertato dal giudice.
  • I motivi di ricorso devono rispettare i requisiti processuali applicabili ratione temporis: devono essere specifici, pertinenti e autosufficienti. La decisione mostra che quesiti astratti o non corrispondenti alla censura possono renderla inammissibile senza esame del merito.
  • L'incertezza normativa che può giustificare la non applicazione delle sanzioni è oggettiva e va accertata dal giudice sulla base del contesto normativo; non coincide con la convinzione o l'errore soggettivo del contribuente e non esclude, di per sé, un eventuale comportamento fraudolento.
  • La sentenza non stabilisce nel merito criteri definitivi per distinguere la cessione di singoli beni dalla cessione d'azienda: il ricorso è stato deciso per ragioni di ammissibilità e le valutazioni fattuali dei giudici di merito sono rimaste ferme.

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