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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14742/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (detentore)

La controversia

La controversia riguarda un appezzamento di terreno con sovrastanti due capannoni prefabbricati, indicati in catasto, che gli attori assumevano essere di loro proprietà in forza di acquisti dalla società originaria proprietaria e che, secondo la loro prospettazione, erano stati concessi in comodato al Comune quale sede scolastica provvisoria. In primo grado e poi in appello le domande di cessazione del comodato, di accertamento della proprietà e di rilascio erano state respinte. La Corte d'appello aveva qualificato l'azione come rivendicazione e aveva ritenuto non fornita la prova rigorosa della proprietà, escludendo l'attenuazione dell'onere probatorio e ritenendo assorbita l'eccezione di giudicato proposta dal Comune. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione gli eredi deducevano violazione degli artt. 2697, 948 e 1146 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, poiché pacifico sarebbe stato l'originario appartenere dei beni a un comune dante causa e la convenzione del 1960 avrebbe già trasferito le aree al Comune, la Corte territoriale avrebbe erroneamente richiesto la probatio diabolica propria della rivendica; inoltre censuravano la mancata valorizzazione del preteso giudicato favorevole o, comunque, l'erronea esclusione dell'attenuazione dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il rivendicante deve provare il proprio diritto risalendo, se necessario, fino a un acquisto a titolo originario oppure dimostrando il possesso utile all'usucapione da parte propria o dei danti causa. L'attenuazione del rigore probatorio opera solo se il convenuto, opponendo l'usucapione o comunque difendendosi, abbia riconosciuto espressamente o implicitamente, o non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa al momento iniziale del possesso. Nel caso concreto tale riconoscimento non vi era mai stato: vi era stato anzi un pregresso contenzioso tra le stesse parti e un giudicato che aveva già escluso la prova della proprietà in capo all'originario attore. La Corte ha quindi rilevato che la riproposizione della stessa domanda, anche se qualificata come rivendica, era preclusa dal giudicato formatosi sul precedente giudizio avente il medesimo petitum e la medesima causa petendi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    regola dell'onere della prova richiamata dai ricorrenti e considerata nella disciplina della rivendicazione; il rivendicante deve provare il proprio diritto di proprietà.

  • art. 948 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione di rivendicazione, che impone la prova rigorosa della proprietà.

  • art. 1146 c.c.

    richiamato per la successione o accessione nel possesso ai fini del cumulo del possesso utile all'usucapione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sulle risultanze processuali e sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 1808, 2° co. c.c.

    richiamato dall'appellante incidentale per il rimborso delle spese sostenute per opere sull'immobile.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dall'appellante incidentale in via subordinata per l'azione di arricchimento senza causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    base per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione, il proprietario deve fornire la prova del proprio diritto risalendo, se necessario, lungo la catena dei trasferimenti fino a un acquisto a titolo originario oppure dimostrando il possesso utile all'usucapione proprio o dei danti causa.
  • Il rigore probatorio della rivendica si attenua solo quando il convenuto abbia riconosciuto, anche implicitamente, o non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa al momento iniziale del possesso allegato.
  • La mera esibizione di un titolo derivativo prova soltanto l'acquisto dal dante causa e non basta, di per sé, a dimostrare la proprietà attuale se non è provato che il dante causa fosse effettivamente proprietario.
  • Il giudicato formatosi su una precedente domanda avente lo stesso petitum e la stessa causa petendi preclude la riproposizione della medesima pretesa, anche se in un nuovo giudizio la domanda venga formalmente qualificata in modo diverso.
  • Ai fini del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica è irrilevante quando resti identico il fatto costitutivo della pretesa e si discuta della medesima situazione soggettiva già accertata con autorità di cosa giudicata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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